Studi di settore: dall'Agenzia un'utile FAQ per prepararsi alla compilazione dei modelli
Omessa presentazione
L’omessa presentazione del modello degli studi di settore per il periodo di imposta 2011 può essere oggetto di ravvedimento?
La Circolare n. 8/E del 2012 stabilisce come “nel caso in cui il contribuente presenti, anche a seguito dello specifico invito (cfr anche paragrafo 2.2) il modello studi di settore, con apposita dichiarazione integrativa, nei termini previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, potrà beneficiare dell’applicazione delle sanzioni ridotte e sanerà, per quanto concerne l’applicabilità delle disposizioni previste al comma 2-bis.1 dell’articolo 1, al comma 4-ter dell’articolo 5 e al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e al comma 2-bis dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la violazione commessa.
La presentazione del modello studi di settore effettuata oltre i termini previsti per il ravvedimento ma prima dell’inizio di attività di controllo, invece, comporterà l’applicazione delle sanzioni ordinariamente previste per la specifica violazione commessa, senza l’incremento introdotto dalle lettere b), e), f) e g) in commento”.
Quindi, se il contribuente, imprenditore individuale, ha presentato il modello UNICO 2012 PF senza allegare il modello degli studi di settore, potrà sanare tale violazione mediante ravvedimento entro il 30 settembre 2013 presentando una dichiarazione integrativa (comprensiva del modello degli studi di settore) con versamento di € 32,00 pari ad 1/8 della sanzione minima applicabile (articolo 8, comma 1, del DLgs n. 471 del 1997) a titolo di sanzione ridotta, con il codice tributo “8911”.
Nel 2011, un contribuente esercita un’attività di impresa per la quale è previsto uno studio di settore che stima soltanto i compensi prodotti dalla medesima attività esercitata in forma di lavoro autonomo. Il contribuente doveva comunque presentare il modello degli studi di settore?
I contribuenti con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, approvato per l’attività esercitata, sono:
esclusi dall’applicazione degli stessi.
Il contribuente, per il periodo d’imposta 2011, deve inserire la causa di esclusione con il codice 11 nel quadro contabile della dichiarazione UNICO 2012 e presentare il modello INE.
Errori ed erronea compilazione
Il contribuente ha esercitato nel 2011 un’attività per la quale risulta approvato uno studio di settore ma ha erroneamente applicato i parametri e trasmesso il modello INE.
Il contribuente, qualora non fosse stato interessato da una causa di inapplicabilità dall’applicazione degli studi di settore, avrebbe dovuto presentare il modello degli studi di settore.
Una società di capitali ha conseguito nel 2011 ricavi di importo tale da non essere interessato dall’applicazione degli studi di settore ma ha indicato la causa di esclusione 4 nella casella relativa ai parametri (anziché in quella relativa alle cause di esclusione dagli studi di settore). Il contribuente doveva presentare il modello degli studi?
L’omissione dell’indicazione del codice corrispondente alla relativa causa di esclusione nella casella relativa agli studi di settore comporta l’invio dell’invito, atteso che il riscontro automatizzato incroci per lo specifico quadro contabile, il codice attività e l’assenza, nello specifico campo, della causa di inapplicabilità o di una causa di esclusione che non preveda l’obbligo di presentare il modello degli studi.
Il contribuente, quindi, non deve presentare il modello degli studi di settore ma il modello INE.
Nel caso in cui il contribuente ha compilato erroneamente i dati degli studi di settore previsti nei quadri reddituali di UNICO 2012 PF (non indicando la causa di inapplicabilità) può l’Agenzia delle Entrate autonomamente correggere la dichiarazione o è necessaria la presentazione, da parte del contribuente, di una dichiarazione integrativa?
Atteso che:
- Il comma 8 dell’articolo 2 del DPR n. 322 del 1998 prevede che “Salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi … possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni”.
- Le istruzioni di UNICO 2012 PF chiariscono che “Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione”.
- Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.
Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione” e nelle caselle presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:
- “1” quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa
- “2” quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria
- “3” quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa”
Quindi, il contribuente, laddove intenda modificare la dichiarazione presentata indicando l’informazione mancante dovrà, non potendo la stessa essere in alcun modo corretta autonomamente dall’Agenzia delle Entrate, presentare una specifica dichiarazione integrativa.
Nel 2011, un Ente Non Commerciale ha esercitato un’attività per la quale non risultava approvato uno studio di settore. All’atto della trasmissione di UNICO è scattato un warning. Si chiede se l’ENC doveva presentare il modello degli studi di settore o il modello INE?
Le “Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Modello Unico 2012 Enti non commerciali” prevedono che se non è valorizzata alcuna casella di esclusione o inapplicabilità dagli studi di settore e non è compilato il campo 15 del record B (casella Studi di settore) è prevista, in fase di controllo, una segnalazione di warning che non determina lo scarto della dichiarazione.
Nel caso descritto l’ENC, che esercita un’attività non “mappata” dagli studi, doveva superare il segnale di warning e la relativa “forzatura” non implica nessuna successiva comunicazione di anomalia, esercitando il contribuente un’attività per la quale non è previsto l’invio del modello studi di settore.
Il contribuente non doveva presentare ne il modello degli studi di settore ne il modello INE.