Fisco

Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente: i chiarimenti dalle Entrate


La Circolare n. 15/E del 10 maggio dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla nuova disciplina dell’imposta di bollo che si applica agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, dettata dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa, parte I, allegata DPR 642/1972, così come modificata dall’articolo 19 del decreto legge 201/2011.

Istruzioni, che si aggiungono a quelle già contenute nella circolare 48/E dello scorso dicembre, necessarie per dare risposta ai quesiti delle associazioni di categoria del settore bancario e di altri intermediari finanziari sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione oltreché sulle regole di pagamento dell’imposta

Distinzione tra conto corrente e conto di deposito

L’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente. Invece, nel caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, l’imposta deve essere invece applicata nella misura proporzionale (articolo 13, comma 2-ter).

Imprenditore individuale

Nel caso in cui l’intestatario di un conto corrente o di un libretto di risparmio sia un imprenditore individuale l’imposta di bollo applicata su base annua ammonta a 34,20 euro, la stessa misura applicata alle persone fisiche, e non a 100 euro previsti su base annua per i soggetti diversi da queste ultime. Come già chiarito dalla Circolare n. 48/E/2012, per individuare la misura dell’imposta applicabile occorre prendere in considerazione l’intestazione del conto corrente o del libretto di risparmio.

Prodotti assicurativi soggetti a imposta sulle assicurazioni

Per le polizze di assicurazione e i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, che scontano già l’imposta sui premi assicurativi nella misura del 2,5%, l’imposta di bollo non trova applicazione. La trova, invece, per gli atti e i documenti relativi ai predetti contratti assicurativi esentati dall’imposta sulle assicurazioni.

Società fiduciarie e versamento dell'acconto  

Le società fiduciarie che possono esercitare l'attività di gestione dei patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari (art. 17 della Legge n. 1/1991) sono tenute al versamento dell’acconto dell’imposta di bollo entro il 16 aprile. L’acconto dell’imposta di bollo non deve, invece, essere versato dalle società fiduciarie cosiddette ‘statiche’, in quanto queste società non sono ricomprese tra quelle di intermediazione mobiliare di cui alla Legge n. 1/1991.