Economia

Dl Rilancio: pubblicata una nuova Circolare multiquesito per sciogliere altri dubbi


L'Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato la Circolare 25/E, il cui scopo è quello di rispondere ai molteplici quesiti posti dai contribuenti, legati all'applicazione delle norme contenute nel Dl Rilancio.

La suddetta Circolare chiude un primo ciclo di chiarimenti legati proprio al Dl Rilancio, e più precisamente:

  • Circolare n. 14 del 6/06/2020. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; - pdf
  • Circolare n. 15 del 13/06/2020. Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; - pdf
  • Circolare n. 18 del 3/07/2020 Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d’imposta Vacanze di cui all’articolo 176 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • Circolare n. 20 del 10/07/2020. Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione - pdf:
  • Circolare n. 22 del 21/07/2020. Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; - pdf
  • Circolare n. 24 del 8/8/2020. Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti.

La Circolare 25 è una circolare multiquesito ed è stata formulata per rispondere in modo pratico alle domande poste dai contribuenti. I principali temi trattati sono i seguenti:

  • disposizioni in materia di versamento IRAP;
  • contributo a fondo perduto;
  • credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal Covid-19 (regime forfetario);
  • credito d'imposta cedibile art. 121 e compensazione debiti rottamazione ter;
  • certificazione delle spese di sanificazione ed accesso al credito d'imposta sulla sanificazione;
  • cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione;
  • proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti artt. 61 e 62 Dl Cura Italia (versamento annuale Iva);
  • rimessione in termini e sospensione degli importi richiesti a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni;
  • sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo;
  • proroga delle attività dell'agente della riscossione;
  • credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Rimessione in termini e sospensione degli importi richiesti a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni

L'art. 144 del Dl Rilancio ha determinato la rimessione in termini e la proroga del versamento (anche rateale):

  • delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
  • delle somme soggette a tassazione separata

per il periodo 8 marzo - 31 maggio 2020.

Tenuto conto di ciò, l'amministrazione finanziaria sul tema ha chiarito che:

  • la norma non fa alcun riferimento alla sospensione dei termini anche in merito alla possibilità di fornire gli opportuni chiarimenti, ma per uniformare la sospensione e vista la stretta correlazione tra la comunicazione stessa e la richiesta di chiarimenti sottesa alla comunicazione, si ritiene che "con riferimento alle comunicazioni per le quali il termine di versamento in unica soluzione o della prima rata sarebbe scaduto ordinariamente nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, anche il termine per fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti – mantenendo il beneficio della riduzione delle sanzioni sulle residue somme dovute – può considerarsi prorogato al 16 settembre 2020";
  • nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. Tale effetto non si produce nel caso di un piano di versamento rateale già operativo: in questo caso nulla cambia nel piano di versamento rateale e la sospensione (con pagamento il 16 settembre 2020) riguarda solo la rata ricadente nel periodo di sospensione (8 marzo - 31 maggio).