Lavoratore rifiuta l’accertamento tecnico preventivo: legittimo il licenziamento?
La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 16251 del 29 luglio 2020, ha espresso il proprio giudizio di legittimita’ sull’illegittimità o meno del licenziamento posto in capo al prestatore che rifiuta un a.t.p.
IL FATTO
Il prestatore ricorrente lavorava presso la convenuta prima, in forza di un contratto di lavoro di apprendistato, poi, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, a seguito delle numerose assenze per malattia, adiva il Tribunale per chiedere un accertamento tecnico preventivo al fine di accertare lo stato di salute del lavoratore, che, presentandosi presso il giudice di prime cure, si dichiarava indisponibile per sottoporsi all’esame.
La societa’ datrice presentava una contestazione disciplinare al lavoratore, censurando il rifiuto di quest’ultimo a sottoporsi all’a.t.p.. Ricevute le giustificazioni e ritenendole insufficienti, la societa’ procedeva al licenziamento del lavoratore per giusta causa.
Il lavoratore proponeva opposizione all’ordinanza, al fine di ottenere una dichiarazione di illegittimita’ del licenziamento per giusta causa.
Il giudice dell’opposizione, aveva valutato, nel merito, che le numerose assenze per malattia spesso a ridosso dei weekend e alternate a ferie e permessi, potevano legittimamente ingenerare nel datore di lavoro dubbi circa l’effettivita’ della malattia. Il giudice di prime cure rigettava, quindi l’opposizione.
Il lavoratore proponeva reclamo contro la sentenza.
La Corte d'appello di Milano in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla societa’ e, per effetto condannava quest'ultima a reintegrare il lavoratore nel precedente posto di lavoro con le medesime o equivalenti mansioni ed a corrispondergli un’indennità risarcitoria.
La societa’ datrice proponeva ricorso e contro-ricorreva il lavoratore in Cassazione.
CONSIDERATO CHE
L’art. 445 bis del c.p.c considera il ricorso all’a.t.p. solo come condizione di procedibilita’ nelle controversie in materia previdenziale si esclude la possibilita’ che il predetto articolo richiami la circostanza in cui al datore di lavoro sia consentito di controllare, mediante l’accertamento tecnico preventivo, lo stato di salute del lavoratore.
La Suprema Corte richiama inoltre l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori che disciplina quanto segue:” sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneita' e sulla infermita' per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. 2. Il controllo delle assenze per infermita' puo' essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. 3. Il datore di lavoro ha (inoltre) facolta' di far controllare la idoneita' fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita', che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali.