Prestazioni dei fisici specialisti in fisica medica escluse dall'esenzione IVA
Le prestazioni rese, come liberi professionisti, dai fisici specialisti in fisica medica non beneficiano dell’esenzione da IVA prevista per le prestazioni sanitarie, in quanto non soddisfano il presupposto soggettivo richiesto dalla normativa in materia di IVA.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 208 del 9 luglio 2020, avente ad oggetto il trattamento IVA delle prestazioni rese, come libero professionista, nei confronti di strutture pubbliche e private, da un fisico specialista in fisica medica, iscritto all’Ordine dei Chimici e dei Fisici.
Ad avviso dell’istante, l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni mediche dovrebbe essere applicabile anche alle prestazioni sanitarie rese dai fisici specialisti in fisica medica per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 8, comma 1, della L. n. 3/2018, che ha portato al riconoscimento e all’organizzazione dell’Ordinamento dei Chimici e dei Fisici sotto la vigilanza del Ministero della Salute.
L’inserimento in un Ordine attribuirebbe, infatti, riconoscimento formale alla fisica medica come professione sanitaria, facendo ricorrere congiuntamente i requisiti previsti dall’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire:
- il requisito oggettivo, ovvero la circostanza che si tratti di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona;
- il requisito soggettivo, ovvero la circostanza che le prestazioni vengano rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze.
Nell’analizzare la fattispecie, l’Agenzia delle Entrate, con specifico riguardo al presupposto soggettivo, ha ricordato che il citato art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie stabilisce, al primo comma, che “è soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata” e, inoltre, che l’art. 1 del decreto interministeriale del 17 maggio 2002 considera esenti da IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001.
Ne discende che solo le prestazioni mediche poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, oppure sono elencate nel D.M. 17 maggio 2002 sono esenti da IVA ai sensi del citato art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972.
Dall’analisi della normativa di riferimento si evince, secondo l’Agenzia, che i fisici specialisti in fisica medica non sono né sottoposti a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, né individuati dal decreto interministeriale del 17 maggio 2002. Pertanto, in assenza del presupposto soggettivo, alle prestazioni rese dai soggetti in questione non si applica il regime di esenzione da IVA.