Diritto

Conversione in legge del Cura Italia: la mediazione è telematica anche dopo il 30 giugno


L’entrata in vigore della legge di conversione del 24 aprile 2020 n. 27 che ha convertito in legge il D.L. n. 18/2020 ha introdotto importanti novità anche in tema di mediazione.

La prima novità riguarda la sospensione dei termini.
Il nuovo comma 20 dell’art. 83 infatti continua a prevedere, come il precedente, la sospensione dei termini per lo svolgimento dei  procedimenti di mediazione, dei procedimenti di negoziazione assistita,  nonchè  di  tutti  i  procedimenti  di risoluzione  stragiudiziale   delle   controversie   regolati   dalle disposizioni vigenti, ma, differenza della vecchia disposizione che subordinava la sospensione alla condizione che i predetti procedimenti fossero stati promossi entro il 9 marzo 2020, il nuovo comma 20 circoscrive l’applicabilità temporale della sospensione a quei procedimenti che risultino introdotti o già pendenti a far data dal 9 marzo  fino  al 15 aprile 2020; d’altro canto, viene eliminato il riferimento ai soli procedimenti che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e questo determina l’applicazione della sospensione dei termini anche a quei procedimenti di natura stragiudiziale il cui ricorso non è necessario  ai fini della domanda giudiziale.
Restando di conseguenza sospesi i termini  di  durata massima dei medesimi procedimenti.


La seconda novità in tema di mediazione è l’introduzione in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, del comma 20-bis all’art. 83 con cui il Governo chiaramente ha inteso incentivare il ricorso alla mediazione. Con tale nuovo comma si precisa infatti che nel periodo dal  9  marzo  al  30  giugno  2020,  gli incontri  di  mediazione  in  ogni  caso  possono  svolgersi  in  via telematica, ad una condizione, ossia che tutte le parti coinvolte abbiamo manifestato il proprio preventivo consenso.


La novità più rilevante resta comunque quella che prevede la possibilità di ricorrere alla mediazione telematica anche dopo il 30 giugno. Il comma 20-bis estende, infatti, previo consenso di tutte le parti coinvolte, l’impiego della modalità telematica per gli incontri in mediazione, mediante sistemi  di  videoconferenza, anche  dopo  il 30 giugno  ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28, che prevede appunto la possibilità di ricorrere alla modalità telematica indicata dal regolamento di mediazione. 

La disposizione pare rimettere agli organismi di mediazione la responsabilità di individuare gli strumenti informatici più adatti per procedere agli incontri di mediazione in modalità telematica, tenendo presente che il consenso delle parti a che l’incontro si tenga a distanza, non solleva l’organismo da problematiche di trattamento dei dati personali, posto che in tal caso è l’organismo di mediazione che mette a disposizione il mezzo telematico per consentire gli incontri a distanza, che dovrà premurarsi di garantire la riservatezza delle parti coinvolte e delle loro conversazioni, scegliendo sul mercato o facendo sviluppare strumenti personalizzati di videoconferenza a prova di privacy by design e by default, prevedendo ulteriori misure di sicurezza di natura organizzativa e tecnica a protezione dei dati personali e soprattutto informative adeguate, protocolli e procedure di intervento tempestivo, qualora dovesse verificarsi una violazione di dati.

Infine, optando per gli incontri da remoto, secondo quanto disposto dal comma 20-bis, sarà l'avvocato che, a mezzo di propria  firma  digitale,  potrà dichiarare che la sottoscrizione del proprio cliente collegato  da  remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo  di  conciliazione, è autentica.

Inoltre, il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in  modalità telematica può essere sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività  dell'accordo  prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

La responsabilità sulla autenticità delle sottoscrizioni dei documenti che vengono effettuate a distanza da parti e clienti resta quindi tutta a carico dei professionisti e del mediatore, a fronte di ciò, sembra opportuno suggerire che le firme su verbale e accordo rese a distanza, avvengano anch’esse durante incontri telematici con la video-presenza di più soggetti partecipanti.