Fisco

Agevolazioni prima casa: nuove risposte dell'amministrazione finanziaria


L'Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato due risposte, la numero 65 e la numero 66, che presentano un minimo comune denominatore: il mantenimento dei benefici fiscali derivanti dall'acquisto prima casa.

Trasferimento abitazione principale in Svizzera

Un contribuente ha venduto un'abitazione acquistata con i benefici "prima casa" prima dei 5 anni previsti dalla norma per non cadere dalla decadenza dei benefici di cui si è usufruito. Due sono le domande poste dal contribuente:

  • l'Agenzia delle Entrate dispone di strumenti di cooperazione amministrativa con la Svizzera che "consentano di verificare che l'immobile acquistato sia adibito a dimora abituale dell'acquirente"?
  • l'acquirente, in sede di autotutela, può produrre copia del rogito notarile di acquisto in Svizzera ed il certificato che ne attesti la residenza?

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 65, ha sinteticamente affermato che:

  • la Circolare 31/E/2010 ha chiarito che "in caso di cessione entro 5 anni dell'immobile acquistato con l'agevolazione, è esclusa la decadenza dal beneficio anche nel caso in cui il contribuente proceda, entro 1 anno dall'alienazione, all'acquisto di altro immobile sito all'estero, semprechè sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che effettivamente l'immobile iva acquistato sia stato adibito a dimora abituale";
  • esiste una convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni (Roma,9 marzo 1976);
  • conferma, dunque, l'esistenza di un Trattato di reciproca cooperazione amministrativa in materia fiscale tra Italia e Svizzera attivabile anche ai fini dei benefici in esame (agevolazione prima casa);
  • il contribuente è tenuto a fornire all'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione che attesti il diritto a poter usufruire dell'agevolazione così come previsto dall'accordo di cooperazione amministrativa

Acquisto di nuova pertinenza

Un contribuente è proprietario di un immobile abitativo (categoria A/2) e di una pertinenza ad esso collegato (C/6) entrambi acquistati usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa (art. 1, nota 2bis, Tariffa, parte prima, DPR 131/86). E' sua intenzione procedere all'acquisto di un'altra autorimessa che verrà unita a quelle già in suo possesso e desidera sapere se sia possibile - per questo acquisto - poter usufruire nuovamente delle agevolazioni fiscali sopra citate.

Con la pubblicazione della Risposta n. 66 l'amministrazione finanziaria ha dato parere negativol'agevolazione è ammessa limitatamente ad una sola pertinenza di ciascuna categoria.

Tale indicazione è ribadita nei seguenti documenti di prassi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate:

  • Circolare 19/E/2001;
  • Circolare 38/E/2005;
  • Risoluzione 139/E/2007

Il contribuente, per l'acquisto della nuova autorimessa non potrà, dunque, beneficiare dell'agevolazione prima casa.