Regime forfetario: come procedere nel caso in cui se ne sia beneficiato in modo errato
L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione delle Risposte n. 499 e 500, affronta il tema dell'erronea applicazione del regime forfetario ex legge 190/2014.
Nel caso in esame, il soggetto, una volta resosi conto che aveva applicato erroneamente il regime agevolato in quanto non in possesso di tutti i requisiti, ha provveduto ad emettere le note di variazione in diminuzione, a storno delle fatture già emesse ed ha poi emesso le nuove fatture elettroniche.
Si ricorda che chi applica il regime forfetario beneficia di una serie di semplificazioni contabili tra le quali:
- la possibilità di non esercitare la rivalsa ai fini Iva;
- il non essere soggetti a ritenuta d'acconto
Modalità per rimediare all'errore
Due sono le possibilità a disposizione del contribuente:
- emissione di una nota di variazione in aumento ad integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l'Iva da versare all'erario ed esponendo la ritenuta d'acconto;
- emissione di una nota di variazione a storno totale delle fatture originarie ed emissione delle nuove fatture, in sostituzione alle precedenti, con addebito a titolo di rivalsa dell'Iva da versare all'erario e con l'esposizione della ritenuta d'acconto
Nel caso di specie, il contribuente ha applicato correttamente la seconda fattispecie.
Rivalsa Iva
L'amministrazione finanziaria, con la risposta 500, ha affrontato il tema della rivalsa Iva.
A questo punto, cosa succede in merito all'Iva applicata in rivalsa ma non effettivamente incassata da parte del cedente?
Sul tema l'Agenzia delle Entrate fa una premessa ricordando che "dal compimento dell'operazione imponibile discendono, tre rapporti che, pur essendo collegati non interferiscono tra loro, ovvero:
- tra l'amministrazione finanziaria ed il cedente, relativamente al pagamento dell'imposta (l'obbligo di riversare l'Iva indicata in fattura all'erario sorge al momento dell'emissione della fattura indipendentemente dal saldo della medesima);
- tra il cedente ed il cessionario in ordine alla rivalsa;
- tra l'amministrazione finanziaria ed il cessionario, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa"
Da quanto indicato si rileva che l'unico obbligo di debenza dell'Iva sorge esclusivamente nel rapporto tra cedente ed amministrazione finanziaria.
Sotto il profilo fiscale non è prevista alcuna soluzione fiscale che regoli la possibilità di recuperare l'Iva versata all'erario dal cedente a seguito dell'emissione delle nuove fatture, ma non versata allo stesso da parte del committente, salvo che non si proceda ad una procedura esecutiva individuale ex art. 26 comma 2 Dpr. 633/72 ("Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.").
Ritenute d'acconto
Il contribuente ha richiesto chiarimenti anche in merito alla possibilità di compensare nella prossima dichiarazione dei redditi, il credito per ritenute d'acconto non versate dal sostituto d'imposta.
L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 499, ha chiarito, in termini generali, che:
- la norma prevede che l'onere del versamento della ritenuta d'acconto sia a carico del sostituto d'imposta;
- alla luce di recenti pronunce della cassazione si ritiene che " in presenza di omesso versamento della ritenuta da parte del sostituto d'imposta, la responsabilità solidale del sostituito vada esclusa qualora sia documentato che quest'ultima l'ha effettivamente subita";
- il sostituito, anche in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto, può scomputare dall'Irpef le ritenute subite, purchè sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta
Nel caso in esame l'istante non può vantare alcun credito ai fini dell'imposta sul reddito in quanto il cessionario ha rifiutato sia le note di variazione emesse che le nuove fatture: in tal caso l'istante non ha subito le ritenute a titolo d'acconto.