Fisco

Versamenti in acconto per Isa e forfetari: ecco cosa ha stabilito l'Ade


L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 93 per fornire chiarimenti in merito al versamento degli acconti in scadenza il prossimo 2 dicembre 2019, alla luce di quanto disposto dal Dl 124/2019.

L'art. 58 del Dl 124/2019 ha, infatti, previsto che "per i soggetti di cui all’articolo 12- quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico".

Tale modifica, specifica l'amministrazione finanziaria, riguarda gli stessi soggetti per cui era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 (vedi Risoluzione 64/E/2019 e Risoluzione 71/E/2019). Si tratta:

  • dei contribuenti che esercitano un'attività economica per cui è stato approvato un ISA (non rileva l'applicabilità o meno dello stesso);
  • coloro che dichiarano ricavi/compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal DM di approvazione

Rientrano quindi, anche:

  • i soggetti che applicano il regime forfetario di cui legge 190/2014;
  • i soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • i soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • coloro che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa (es: inizio attività)

La disposizione, oltre alle imposte indicate nell'art. 58 del Dl 124/2019, riguarda anche:

  • le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Irap (contribuenti in regime forfetario);
  • la cedolare secca;
  • l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE);
  • l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVIE)

Per il solo 2019 i contribuenti che hanno versato la prima rata del 40% dovranno versare, entro il prossimo 2 dicembre 2019, la seconda rata nella misura del 50%. I soggetti che non era tenuti a versare la prima rata, dovranno, sempre entro il 2 dicembre 2019, effettuare un unico versamento pari al 90%.