Economia

Regime forfetario: ok ai "contratti misti" ma a determinate condizioni


Quesito

"Alfa S.p.A. oltre ad avvalersi della figura professionale del consulente finanziario con contratto tipico di mandato o di agenzia, ha adottato, per l'offerta di prodotti finanziari alla clientela, una soluzione contrattuale denominata "contratto misto"...Tale tipologia contrattuale prevede che la Società attivi - in capo alla stessa persona - un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato e, contestualmente, uno, parallelo e distinto, di lavoro autonomo, previa sua iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari, condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di promozione, collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in un luogo diverso dalla sede di Alfa. Al rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato risulta applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro del Credito e l'ordinaria disciplina del rapporto di lavoro dipendente, sia per gli aspetti normativi che per quelli retributivi. Per quanto concerne il rapporto di lavoro autonomo il relativo contratto prevede un sistema di remunerazione di tipo provvigionale a fronte degli affari conclusi". 

Si precisa che 

  • l'attività di lavoro autonomo non è soggetta ad alcun vincolo di subordinazione;
  • tale contratto è stato stipulato in un periodo successivo alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019

La società istante, sulla base delle indicazioni fornite, ha dunque domandato all'Agenzia delle Entrate, se operasse o meno la causa ostativa, di cui art., comma 57, lettera dbis della Legge 145/2018, per l'accesso del consulente finanziario al regime forfetario.

Risposta 

Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria, con la pubblicazione della Risposta n. 484, ha chiarito che la causa ostativa (la non applicabilità del regime forfetario per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro) non opera nel confronti del consulente finanziario che per la parte di attività autonoma potrà applicare il regime forfetario. Questo perchè, anche se stipulato in data successiva all'entrata in vigore della norma, "non è ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l'utilizzo del contratto misto non comporta artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo".

Attenzione! Nel caso in cui:

  1. il duplice rapporto di lavoro subisca delle modifiche sostanziali nel corso della durata dello stesso, volte a spostare una quota di redditi percepiti in qualità di dipendente verso i redditi da lavoro autonomo;
  2. l'attività di lavoro autonomo dovesse essere riconducibile ad un rapporto di lavoro da cui ritrarre redditi di lavoro dipendente o ad esso assimilato

è prevista la fuoriuscita automatica dal regime forfetario.