ASpI e mini ASpI per i soci lavoratori delle cooperative
Il Decreto del 25 gennaio 2013, attuativo dell'articolo 2, comma 27, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, precisa la misura delle prestazioni ASpI e mini-ASpI da liquidarsi in proporzione all’aliquota effettiva di contribuzione. Si dà, dunque, avvio alla liquidazione di Aspi e mini-Aspi per coloro che, sino al 2012, non potevano usufruire dell’indennità di disoccupazione.
Per l’anno 2013 le prestazioni ASpI e mini-AspI saranno liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità in proporzione alla reale aliquota di contribuzione.
Il Decreto tiene conto dei lavoratori:
- che hanno perso involontariamente la propria occupazione;
- che si trovano in stato di disoccupazione in base alle norme vigenti;
- che presentino almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro dipendente negli ultimi 12 mesi che precedono l'inizio della disoccupazione.
Durante i periodi in cui si beneficia della mini-Aspi sono riconosciuti i contributi figurativi e l’assegno per il nucleo familiare.
Il nuovo Decreto autorizza il graduale allineamento dell’aliquota Aspi al fine di frenare l’aumento del costo del lavoro. La gradualità generale della contribuzione Aspi (1,61%) presenterà incrementi annui, i quali dureranno per un intero lustro e si articoleranno:
- 0,32% per il 2013, il 2014, il 2015 e il 2016;
- 0,33% per l’anno 2017.