Fisco

Opzione Gruppo IVA 2020: la scadenza al 30 settembre 2019


I soggetti passivi Iva che sono stabiliti nel territorio italiano e che esercitano un'attività d'impresa, arte o professione possono, qualora ricorrano le condizioni, ex art. 70-ter DPR 622/73, esercitare l'opzione per diventare un unico soggetto passivo denominato Gruppo Iva.

Per esercitare l'opzione è necessario presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva"; la dichiarazione dev'essere presentato dal rappresentante del Gruppo Iva ma dev'essere sottoscritto telematicamente da tutti i soggetti partecipanti.

La scadenza della presentazione telematica della dichiarazione (modello AGI/1), per far valere l'opzione a decorrere dal 1° gennaio 2020, è fissata per il prossimo 30 settembre 2019.

I soggetti per poter aderire ad un Gruppo Iva debbono rispettare congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo così come espressi dalla norma (art. 70-ter DPR 633/72):

1) Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente:

  • tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
  • detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purche' residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

1-bis) Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2) Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

  • svolgimento di un'attivita' principale dello stesso genere;
  • svolgimento di attivita' complementari o interdipendenti;
  • svolgimento di attivita' che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o piu' di essi.

3) Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorche' tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

4) Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.

5) Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6) Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.

Si ricorda che...

L'Amministrazione finanziaria indica che il modello AGI/1 va utilizzato anche per comunicare:

  • le opzioni contabili, per l’esercizio delle opzioni di cui agli artt. 36 e 36-bis
  • l’inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi l’ingresso o la cessazione del partecipante al Gruppo
  • il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del Gruppo cessi di far parte del Gruppo senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti (art. 70-septies, comma 3), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al Gruppo
  • la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione
  • la revoca dell’opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo (art. 70-novies, comma 1)
  • la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (art. 70-decies, comma 4).