Fisco

Corrispettivi telematici: il resto in contanti va comunicato


Nel caso di resto in contanti dato il cliente, l'indicazione dello stesso è prevista dal “Layout del documento commerciale”, il quale prevede, tra le diverse voci, appunto anche il “resto”.

Lo ricorda l'Agenzia delle Entarte (risposta 338 del 12/08/2049) che evidenzia anche che l’eventuale mancata specificazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile. 

Il caso

Un'impresa della grande distribuzione con volume d’affari superiore ai 400.000 euro, chiede di conoscere se, nell’ipotesi di pagamento in contanti e consegna all’addetto alla cassa di una somma di denaro superiore al corrispettivo dovuto, sia possibile non valorizzare la voce “resto”, prevista nel “Layout del documento commerciale”.

La stessa impresa a partire dal 1° luglio 2019, è soggetta all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri.  

Si ricorda che il decreto interministeriale del 7 dicembre 2016 ha disciplinato l’emissione di un “documento commerciale” (fatta salva l’emissione della fattura, quando previsto e richiesto), stabilendone il contenuto: 

  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • data e ora di emissione; 
  • numero progressivo; 
  • numero di partita IVA dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio; 
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; 
  • per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC); 
  • eventuale codice fiscale o numero di partita IVA dell’acquirente, ecc.. 

Le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017, prevedono tra gli allegati un nuovo “Layout documento commerciale”, che riepiloga le voci che il documento deve contenere (tra le quali è ricompreso il tipo di pagamento adottato - contante, elettronico, ticket - il “non riscosso”, il “resto”). 

La risposta dell'Agenzia

L'Agenzia - ricordati i provvedimenti di definizione delle specifiche tecniche - risponde che  il “Layout del documento commerciale” prevede, tra le diverse voci, anche il “resto”, la cui compilazione è volta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso.

Tuttavia, va precisato che l’eventuale mancata specificazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile.