Cessione Sisma Bonus e Ecobonus: pubblicato il provvedimento
L'art. 10 del Dl 34/2019 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e per la riduzione del rischio sismico (artt. 14 e 16 Dl 63/2013).
Viene consentito ai soggetti beneficiari di optare, in alternativa all'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, erogato sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione mediante modello F24.
E' facoltà del fornitore stesso di non utilizzare il credito in compensazione ma di decidere di effettuare una nuova cessione al un soggetto terzo, con esclusione della possibilità di effettuare ulteriori cessioni. Viene, però, esclusa, qualunque cessione nei confronti degli istituti di credito o ad intermediari finanziari.
Ne consegue che, previo esercizio dell'opzione, il soggetto beneficiario, potrà usufruire di uno sconto sul corrispettivo totale da pagare. L'importo dello sconto dev'essere pari al contributo e non riduce l'imponibile ai fini IVA e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa.
L'esercizio dell'opzione dev'essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che hanno dato diritto alla detrazione. La comunicazione dell'esercizio dell'opzione deve contenere:
- la denominazione ed il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato;
- l'importo complessivo della spesa sostenuta;
- l'anno in cui la spesa è stata sostenuta;
- l'importo del contributo richiesto;
- i dati catastali dell'immobile;
- i dati del fornitore che applica lo sconto;
- la data in cui è stata esercitata l'opzione;
- l'assenso del fornitore
La comunicazione può essere inviata tramite:
- i canali web dell'Agenzia delle Entrate;
- via Pec unitamente al documento di riconoscimento
L'invio della comunicazione è demandato al soggetto beneficiario nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, mentre per i lavori eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la pratica è a carico dell'amministratore di condominio.
Il Pagamento dev'essere effettuato mediante bonifico bancario o postale e devono essere indicati i seguenti dati:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di Partita Iva /Codice fiscale del fornitore
Ulteriore cessione o compensazione
Il fornitore potrà, dal canto suo decidere se:
- utilizzare il credito a lui ceduto su opzione mediante compensazione su Modello F24 in quote costanti per 5 anni;
- cedere ad un terzo soggetto il credito
Il Provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate è intervenuto anche in merito ai lavori, i cui beneficiari sono solamente le persone fisiche,di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Viene concessa la possibilità di opzione per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni/servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.
L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 31 luglio 2019 ha emanato anche il nuovo modello da utilizzare per l'esercizio dell'opzione e della successiva cessione del credito. Il Modello sostituisce quello approvato con Provvedimento 100372 del 18 aprile 2019, che però, potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2019.