Economia aziendale

Principi contabili nazionali: la bozza dell'OIC 26 in consultazione


L'Organismo Italiano di contabilità comunica l’avvio della consultazione sulla bozza del Principio contabile OIC 26 dedicato alle "Operazioni, attività e passività in valuta estera". La consultazione, con le relative osservazioni, è aperta fino al 31 ottobre 2013.

Il presente Principio ha lo scopo di definire i principi contabili relativi alla rilevazione, rappresentazione e valutazione nel bilancio d’esercizio di operazioni e partite di natura commerciale o finanziaria, espresse in moneta estera. Per partite o elementi monetari sono da intendersi le disponibilità di denaro, le attività e passività finanziarie iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche “fuori bilancio”) che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare a date future importi di denaro, determinati o determinabili.

Vediamo quali sono le maggiori novità introdotte.

Distinzione tra poste monetarie e poste non monetarie

Ai fini della conversione delle poste in valuta l’OIC 26 segue un approccio basato sulla distinzione tra poste monetarie e poste non monetarie. Tale distinzione trova la propria motivazione in un’interpretazione logico-sistematica del disposto dell’art. 2426 n.8-bis secondo cui si può ritenere che il primo periodo del comma 8-bis individui le poste non immobilizzate aventi natura monetaria (“le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”), mentre il secondo periodo individua esclusivamente le poste immobilizzate aventi natura non monetaria (“Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”). 

L’assimilazione terminologica comporta che le poste aventi natura non monetaria, ancorché iscritte nel circolante (ad es. magazzino e partecipazioni) sono iscritte al cambio storico al pari delle immobilizzazioni non monetarie.

Per converso, stante la loro natura monetaria, i titoli sia immobilizzati che del circolante sono da iscrivere al cambio corrente alla chiusura dell’esercizio. Ciò è coerente con quanto scritto nella relazione di accompagnamento, secondo cui la previsione trae origine dalla volontà del legislatore di enfatizzare “il rilevante aspetto della differenza tra poste monetarie e non monetarie”, introducendo “conseguentemente un trattamento contabile rispettoso della sostanza economica del fenomeno ed in linea con quella che è sul punto la prassi contabile europea e internazionale” (cfr. IAS 21). Si ottiene così una soluzione tecnicamente appropriata, coerente sotto il profilo sistematico, che è anche in linea con l’impostazione seguita in ambito internazionale (cfr. IAS 21 – Effetti delle variazione cambi delle operazioni in valuta).

Poste monetarie

Nel caso delle poste monetarie il principio richiede una separata evidenza nel conto economico della componente valutativa rispetto all’effetto cambio.

Tenuto conto che le poste monetarie sono attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili, la distinta presentazione delle due componenti consente di dare separata evidenza ad un elemento fondamentale nella gestione di tali flussi, ovvero l’effetto cambio.

Si pensi ad esempio al caso dei debiti, dove le variazioni del loro valore iscritto in bilancio dipende esclusivamente dall’effetto cambio in quanto valutati al valore nominale; anche nel caso dei crediti l’effetto cambio è un elemento fondamentale ai fini dell’iscrizione dell’attività considerato che ai fini della valutazione, oltre all’effetto cambio, assume rilevanza solo il merito creditizio del debitore.

L’effetto cambio delle poste monetarie ha dunque un valore segnaletico autonomo per il lettore di bilancio di cui si dà evidenza nella voce C 17-bis Utili e perdite su cambio.

Poste non monetarie

Nel caso delle poste non monetarie, Il principio non richiede una separata evidenza della componente valutativa rispetto all’effetto cambio. Le poste non monetarie sono elementi che non comportano il diritto o l'obbligo di incassare o pagare in valuta e quindi, in assenza di tale diritto/obbligo, l’effetto cambio rappresenta un elemento aleatorio non destinato necessariamente ad essere realizzato. Si tratta più precisamente di una delle varie componenti insite nel processo di determinazione del valore recuperabile e come tale non assume necessariamente una valenza autonoma ai fini gestionali e quindi anche contabile. Essa concorre a determinare tale valore al pari di altri fattori quali le prospettive dei mercati e dell’economia, le strategie gestionali, l’obsolescenza tecnica, etc. Tale impostazione appare peraltro coerente con l’approccio seguito dagli IAS/IFRS.

Esclusioni

Sono stati esclusi dalle operazioni in valuta il tema dei derivati, in quanto saranno trattati nell’ambito di uno specifico principio contabile (OIC 3).

Fondi rischi ed oneri e i conti d’ordine in valuta

E’ stato esplicitato che i fondi rischi ed oneri e i conti d’ordine in valuta sono trattati alla stregua di poste monetarie, in quanto ad esse assimilabili dal momento che comporteranno o potranno comportare in futuro uscite di natura finanziaria. Di conseguenza i fondi rischi ed oneri e i conti d’ordine in valuta sono da convertire al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.

Lavori in corso su ordinazione in valuta

Con riferimento ai lavori in corso su ordinazione in valuta è stato precisato il trattamento da adottare a seconda del criterio di valutazione previsto. Nel caso di adozione del criterio della commessa completata i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato. Per cui, la posta dell’attivo rappresenta l’importo della rimanenza per opere eseguite, ma non ancora completate, da valorizzare per un importo pari al costo di produzione. Si tratta di costi rinviati al futuro e pertanto di poste assimilabili al magazzino e dunque di poste non monetarie, che come tali sono iscritte al relativo cambio storico. Invece, il criterio della percentuale di completamento comporta la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in base al corrispettivo contrattuale previsto. In tal caso, diversamente dalla fattispecie precedente, si è in presenza di una valutazione dei lavori in corso su ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. Vi è dunque una rappresentazione per competenza della quota di corrispettivo maturata contrattualmente, assimilabile all’iscrizione di un credito e quindi, come tale, ad una posta monetaria. Conseguentemente i lavori in corso iscritti nell’attivo sono convertiti al cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio.