Diritto

Trasmissione telematica dei corrispettivi: il calcolo del volume d'affari


L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 209, fornisce chiarimenti in merito al corretto calcolo del volume d'affari in vista dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi in partenza il 1° luglio 2019 per i soggetti che nel 2018 hanno conseguito un volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Quesito

"L’istante chiede di conoscere come determinare il volume d’affari al quale fare riferimento ai fini della decorrenza [1° luglio 2019 oppure 1° gennaio 2020] dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136"

Risposta Agenzia delle Entrate

La risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019 ha chiarito che “... in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’articolo 2 del d.lgs n. 127 del 2015, per “volume d’affari" non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26.»."

Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione)”.