Definite le modalità di cessione del credito d'imposta in materia di riqualificazione energetica
Con Provvedimento n. 100372/2019 sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, ex art. 14 del Dl 63/2013, così come convertito dalla Legge 90/2013.
Il credito d'imposta dai soggetti beneficiari della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 in favore di:
- fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica;
- altri soggetti privati quali le persone fisiche, società o enti diversi dai fornitori semprechè collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
- istituti di credito ed intermediari finanziari
Si ricorda che i cessionari del credito possono effettuare una ulteriore cessione; il credito non può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche.
Modalità operative per la cessione
I soggetti beneficiari debbono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, comunicare telematicamente o tramite il modello allegato al citato Provvedimento (invio via PEC) all'Agenzia delle Entrate:
- la denominazione ed il codice fiscale del cedente;
- la tipologia d'intervento effettuata;
- l'importo complessivo della spesa;
- l'importo complessivo del credito cedibile;
- l'anno di sostenimento della spesa;
- i dati catastali dell'immobile oggetto di riqualifica;
- la denominazione ed il codice fiscale del cessionario;
- l'ammontare del credito ceduto sulla base delle spese sostenute fino al 31 dicembre
Sarà cura dell'Amministrazione finanziaria rendere disponibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito d'imposta a lui attribuito che potrà rendere fruibile dopo accettazione dello stesso. Parimenti, nell'area riservata del soggetto cedente sarà data comunicazione dell'avvenuta accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario. "La comunicazione da parte del cessionario dell'eventuale successiva cessione, totale o parziale, avviene a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l'accettazione del credito stesso".
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d'imposta attribuito al cessionario (non oggetto di successiva cessione) è ripartito in 10 quote annuali, utilizzabili in compensazione tramite modello F24 telematico, a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l'accettazione dello stesso. "Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue".
Il credito di competenza di un anno ma non utilizzato può essere utilizzato negli anni successivi ma non può essere oggetto di rimborso.
Si rimane in attesa dell'istituzione del codice tributo da utilizzare nel Modello F24.
ATTENZIONE!
Le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 debbono essere comunicate dal 7 maggio al 12 luglio 2019.
La comunicazione dell'eventuale ulteriore cessione, totale o parziale, può essere effettuata a decorrere dal 5 agosto 2019.
Il credito d'imposta maturato per il 2018 sarà compensabile a partire dal 5 agosto 2019.