Decreto esodati: salvaguardia per altri 10.130 lavoratori
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2013 il Decreto 22 aprile 2013, che tutela 10.130 lavoratori in materia pensionistica come previsto dalla legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012).
I primi due provvedimenti tutelavano inizialmente 65.000 esodati e successivamente altri 55.000; il terzo decreto amplia la tutela per alcune tipologie di soggetti, come riportato in tabella:
Tipologia di soggetti |
Contingente Numerico |
Mobilità ordinaria od in deroga, lettera a) del comma 231: lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. |
2560 |
Prosecutori volontari, lettera b) del comma 231; lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. |
1590 |
cessati che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato |
5130 |
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data. |
850 |
Tutti questi soggetti hanno l’obbligo di presentare la domanda di accesso alla salvaguardia: i lavoratori cessati e in mobilità presentano domanda direttamente alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti, mentre i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dovranno inviare le domande all’Inps.