Niente crediti R&S se manca il presupposto del rischio finanziario
Continuano i chiarimenti in materia di applicazione del Bonus Ricerca e Sviluppo; l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, pubblicato la Risoluzione n. 40/E/2019, che riguarda la concessione o meno del beneficio fiscale in oggetto ad una società che, nel corso del 2017, ha avviato un progetto finalizzato alla "ricerca di sistemi e procedure (software) che consentissero all'azienda di incrementare l'efficienza della gestione dei flussi di lavoro e di migliorare la formazione del personale".
Sul tema l'Agenzia delle Entrate ha interpellato il Ministero dello Sviluppo Economico il cui parere è stato pubblicato e condiviso dalla stessa amministrazione finanziaria.
La risposta fornita alla società istante è negativa: gli investimenti effettuati dalla società si classificano come investimenti in capitale fisso (immobilizzazioni finanziarie). Sono investimenti finalizzati esclusivamente ad incrementare la funzionalità di strumenti informatici già a disposizione dell'azienda; si parla, in questo caso di innovazioni di processo, ossia che le stesse attività intraprese dalla società "si sostanziano nell'applicazione di moderne tecnologie già note e già introdotte anche nel settore di appartenenza e si ricollegano alla "digitalizzazione" dei processi di produzione."
In definitiva il progetto portato avanti dalla società sarà certamente utile per generare importanti benefici economici all'impresa, ma è privo di due elementi fondanti per poter ottenere l'agevolazione fiscale in materia di ricerca e sviluppo, e più precisamente:
- il rischio dell'insuccesso tecnico;
- il rischio finanziario
L'intenzione del legislatore, come sottolineato dal MISE e quella di premiare le attività che "si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e per il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che implicano".
Analoga risposta era già stata fornita con la pubblicazione della Risoluzione 46/E/2018.
Si ricorda che...
Le attività ammissibili sono contenute nel paragrafo 1.3, punto 15 della Comunicazione della Commissione Europea del 27 giugno 2014 e si sostanziano in:
- ricerca fondamentale;
- ricerca applicata;
- sviluppo sperimentale
Vengono, come analizzato, escluse le attività ricomprese nell'ambito delle innovazioni di processo.
La legge di bilancio 2019 (art. 1, ai commi da 70 a 72), ha apportato a partire dall'anno in corso, alcune modifiche significative al credito in oggetto, e più precisamente:
- diminuisce la misura del credito sugli investimenti in ricerca e sviluppo, passando dal 50% al 25%;
- diminuisce l'importo massimo concedibile ad ogni impresa passando da 20 a 10 milioni di euro;
- sono maggiormente dettagliate le spese considerate ammissibili;
- viene indicato che "Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3".