Iper-ammortamento in ambito sanitario: i chiarimenti del MiSE
Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con la pubblicazione della Circolare n. 48610/2019 utile a fornire i chiarimenti richiesti da operatori del settore sanitario.
L'iper ammortamento è stato esteso, con la legge di bilancio 2019, agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato effettuato l'ordine e sia stato pagato almeno il 20% del costo totale di acquisizione. Sono state, inoltre, apportate alcune novità:
- maggiorazione elevata dal 150% al 170% per gli investimenti in beni materiali fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro;
- maggiorazione ridotta dal 150% al 100% per gli investimenti compresi tra i 2,5 milioni di euro ed i 10 milioni di euro;
- percentuale di maggiorazione ridotta al 50% per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, considerato il tetto massimo del volume degli investimenti ammissibili.
Sono rimasti invariati, rispetto agli anni precedenti, le regole che riguardano gli aspetti oggettivi e quelli che riguardano l'applicabilità per i beni immateriali.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha raggruppato i beni (in ambito sanitario) che possono usufruire dell'agevolazione fiscale generata dall'iper-ammortamento in determinate macro categorie.
Apparecchiature per la diagnostica delle immagini
Rientrano in questa categoria le attrezzature mediche utili per la medical imaging, ossia "l'insieme delle tecniche e dei processi che concorrono alla creazione di immagini del corpo umano con finalità diagnostiche". Rientrano in tale categoria:
- il tomografo computerizzato (TC) ;
- il tomografo a risonanza magnetica (RMN);
- i sistemi radiografici ad arco (utilizzati in ambito chirurgico);
- gli ecografi;
- le apparecchiature di medicina nucleare (gamma camera, PET, SPECT);
- le apparecchiature per la mineralometria ossea computerizzata (MOC).
Apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia
A tale categoria appartengono le apparecchiature sanitarie volte al trattamento delle cellule tumorali. Vi rientrano:
- i sistemi integrati per la radioterapia avanzata
- l'attrezzatura dosimetrica per la misurazione delle caratteristiche dell'accelleratore ai fini della ricalibrazione;
- i sistemi robotizzati di radiochirurgia sterotassica per la realizzazione di interventi chirurgici non invasivi.
Robot
Vengono inseriti in questa categoria tutti i sistemi robotizzati utilizzati per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi, come ad esempio i robot chirurgici per l'esecuzione di interventi chirurgici mini invasivi ad alta precisione. Tali robot sono compoti da tre elementi:
- la consolle chirurgica;
- il carrello paziente;
- il carrello visione
Rientrano tra i robot di questa categoria anche i sistemi per la riabilitazione robotica del sistema nervoso.
Sistemi automatizzati di laboratorio
In questa categoria vengono ricompresi tutti quei sistemi per il trattamento di campioni biologici per indagini microbiologiche.
Tutte le categorie menzionate sono riconducibili al concetto di Sanità 4.0 ed inserite nel gruppo "macchine ed impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime".
Tutte le attrezzature mediche indicate nella Circolare sono dotate di un software, che per la sua natura è integrato al bene; in caso di integrazione, la Circolare n. 4/E/2017 ha chiarito che non si deve operare alcuna distinzione tra la componente materiale del bene e la componente immateriale. Nel caso, però, si tratti di software di sistema (il bene ed il software non sono integrati) l'agevolazione comporta la maggiorazione del costo solamente del 40%.
Sono esclusi dall'iper ammortamento gli investimenti in beni materiali necessari per la messa in funzione del software, quali i server, gli armadi di rete ed il cablaggio strutturato.
La Circolare ricorda che, per poter usufruire del beneficio fiscale dell'iper ammortamento, è condizione necessaria la produzione della perizia tecnica giurata/attestazione di conformità e dell'autocertificazione del legale rappresentante, entro la chiusura del periodo d'imposta nel corso del quale viene effettuato l'investimento e/o l'interconnessione. Per gli investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018, le cui perizie sono state presentate con l'adozione di differenti criteri di classificazione dei beni, non è prevista alcuna penalizzazione: la perizia /autocertificazione rimane valida, semprechè i beni siano stati comunque classificati nell'ambito del primo gruppo dell'Allegato A della legge n. 232/2016 e non siano indicati elementi non coerenti con la circolare appena pubblicata.
In caso di perizia giurata, la stessa deve essere prodotta entro la data di chiusura del periodo d'imposta e non è necessario dimostrare in altro modo la data certa.