Ecotassa ed Ecobonus: i primi chiarimenti
Con la pubblicazione della Risoluzione n. 32/E/2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti su:
- incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti;
- detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica;
- Ecotassa (imposta definita nella Legge di Bilancio 2019).
Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti
"I commi da 1031 a 1042 prevedono il riconoscimento da parte del venditore di tali veicoli di un contributo corrisposto all’acquirente, mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo (ossia, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto ai sensi del comma 1036).
Il comma 1037 prevede che, successivamente, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo e recuperino detto importo quale credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione."
Per costruttore del veicolo di intende il soggetto che detiene l’omologazione del veicolo (cfr. articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno2003, n. 209) e rilascia all’acquirente, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, la dichiarazione di conformità.
Il contributo viene riconosciuto per le immatricolazioni (acquisto o locazione finanziaria) a partire dalla data odierna (1° marzo 2019) e fino al 31 dicembre 2021 su autovetture nuove caratterizzate da basse emissioni inquinanti di anidride carbonica (meno di 70 g/km) con prezzo di listino inferiore a 50.000 euro, iva esclusa.
Il contributo non è cumulabile con altri incentivi ed è compreso tra i 1.500 euro ed i 6.000 euro.
L'Agenzia delle Entrate specifica che "Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici sono obbligate a conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, i quali devono essere ad esse tempestivamente trasmessa dal venditore. Ancorché non espressamente indicato, si deve ritenere che, al pari di quanto previsto dal comma 1062 in merito agli incentivi per l’acquisto di motoveicoli, unitamente ai predetti documenti, in caso di consegna contestuale all’acquisto per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria, il venditore dovrà trasmettere alle imprese costruttrici o importatrici (le quali li debbono conservare) anche la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, la copia dell’estratto cronologico e l’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione. Nel caso in cui il veicolo usato consegnato dall’acquirente non sia, nei termini di cui al comma 1034, dal venditore avviato alla demolizione o non sia, sempre nei termini di cui al citato comma, richiesta dal venditore la cancellazione per demolizione, il comma 1034 prevede il “non riconoscimento del contributo”, nel senso che, per quanto di competenza, l’impresa produttrice o importatrice del veicolo non potrà beneficiare del corrispondente credito d’imposta."
La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 1057 a 1064) ha previsto degli incentivi alla rottamazione per l'acquisto di motoveicoli non inquinanti che ricalcano sostanzialmente quanto previsto per le autovetture.
Verrà istituito il codice tributo per poter usufruire del contributo in compensazione.
A partire dalle ore 12 di oggi è possibile accedere alla piattaforma del Ministero dello Sviluppo Economico dedicata alla registrazione dei concessionari per l’accesso all'Ecobonus (https://ecobonus.mise.gov.it/).
Detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica
Viene riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici,
Possono beneficiare della detrazione sia le persone fisiche che i soggetti giuridici.
La detrazione:
- dev'essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
- spetta nella misura del 50% delle spese sostenute;
- è calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 3.000 euro
Per definire le modalità applicative verrà emanato apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ecotassa
"Viene introdotta, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un’imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.
Ai fini della debenza dell’imposta, l’acquisto (anche in locazione finanziaria) e l’immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell’arco temporale individuato dal comma 1042; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell’imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019.".
L'imposta è dovuta dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente.
Si ricorda che...
Con Risoluzione n. 31/E/2019 è stato istituito il seguente codice tributo per il pagamento dell'Ecotassa:
- “3500” denominato “ECOTASSA - imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km - articolo 1, comma 1042, della legge n. 145 del 2018"