Sport bonus: erogazione liberale entro il 17 novembre 2018 (per le sole imprese ammesse alla seconda finestra)
In data 7 novembre 2018 sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport sono stati pubblicati:
- l’elenco delle imprese che possono beneficiare dello Sport Bonus previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che ha istituito un credito d’imposta in caso di erogazioni liberali finalizzati all’ammodernamento di impianti calcistici pubblici; tale elenco è rivolto alle imprese che hanno utilizzato la seconda finestra di ammissione al beneficio.
- il modulo per la comunicazione da parte dei beneficiari all’Ufficio per lo sport: entro il 27 novembre 2018 i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali dovranno comunicare all’Ufficio per lo Sport il versamento in denaro, compilando tale modulo ed inviandolo a mezzo di posta elettronica preferibilmente certificata, a: ufficiosport@pec.governo.it.
L’Ufficio, inoltre, sottolinea che le imprese inserite nell’elenco hanno 10 giorni di tempo per effettuare le erogazioni liberali (scadenza 17 novembre 2018) mediante:
- Bonifico bancario,
- Bollettino postale,
- Carte di debito,
- Carte di credito e prepagate,
- Assegni bancari e circolari.
Entro il 17 dicembre 2018 l'Ufficio dello Sport pubblicherà l'elenco definitivo delle imprese a cui è stato riconosciuto il beneficio fiscale.
Si ricorda che…
Lo Sport bonus è stato attuato con DPCM 23 aprile 2018, recante le disposizioni di attuazione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, commi da 363 a 366, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018). Tale credito è riconosciuto nel limite complessivo di 10 milioni di euro, suddiviso in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna. La prima, ormai chiusa, è stata aperta il 1°aprile 2018, mentre la seconda è stata aperta il 24 settembre 2018 (presentazione domande entro il 23 ottobre 2018). Per poter beneficiare del credito d’imposta le imprese dovevano, infatti, fare apposita richiesta all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall’apertura di ciascuna finestra.
Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, è utilizzabile in compensazione in tre quote uguali annuali nel 2018, 2019 e nel 2020. Lo stesso non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, e dev’essere inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi successive sino a quando non se ne conclude l’utilizzo.