Fisco

Lavoratori impatriati: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate


Con D.Lgs. 147/2015 il legislatore ha istituito l'agevolazione fiscale per i "lavoratori impatriati". I redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto in Italia da parte di lavoratori che decidono di rientrare in Italia trasferendo la propria residenza ai sensi dell'art. 2 DPR 917/86, concorrono alla formazione del reddito complessivo, per un massimo di 5 anni dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia, in misura pari al 50% del suo ammontare (70% fino al 2016), purchè vengano rispettate, in linea generale, determinate condizioni (in caso di lavoro dipendente):

  • il lavoratore non sia stato residente in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti al rientro in Italia;
  • il lavoratore si impegni a rimanere in Italia per almeno 24 mesi;
  • l'attività lavorativa venga svolta per un'impresa residente nel territorio italiano;
  • l'attività lavorativa venga prevalentemente svolta sul territorio italiano.

Il lavoratore autonomo (agevolazione valida a partire dal 2017) è tenuto a rispettare i seguenti requisiti:

  • il lavoratore non sia stato residente in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti al rientro in Italia;
  • il lavoratore si impegni a rimanere in Italia e svolgere in modo prevalente l'attività per almeno 24 mesi.

Nello specifico l'agevolazione, solo nel caso di lavoratori impatriati da stati UE o extra UE (dal 2017) con i quali siano in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni, è applicabile se:

  • il lavoratore dev'essere laureato;
  • il lavoratore deve aver svolto l'attività di lavoro dipendente/autonomo all'estero per almeno 24 mesi;
  • il lavoratore si impegna a traferire la residenza in Italia e si impegna a mantenerla per almeno 24 mesi, pena la decadenza dell'agevolazione.

In caso di lavoro dipendente, per poter beneficiare dell'agevolazione, è necessario che il datore di lavoro presenti apposita richiesta scritta; il beneficio dev'essere applicato nella busta paga relativa al periodo successivo alla data di richiesta. I lavoratori autonomi, invece, per poter usufruire del beneficio fiscale, debbono esercitare l'opzione direttamente in dichiarazione dei redditi, previa presentazione di apposita autocertificazione a tutti i propri clienti, di modo che essi possano operare la ritenuta del 20% sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risoluzione n. 76/E ha stabilito che possono fruire del beneficio fiscale previsto per i "lavoratori impatriati" i lavoratori dipendenti:

  • distaccati;
  • in possesso di un titolo di laurea;
  • con attività lavorativa svolta all'estero negli ultimi 2 anni;
  • con una mansione lavorativa da svolgere in Italia ma che sia differente rispetto a quella ricoperta prima del trasferimento all'estero

La Risoluzione n. 76/E rivede la posizione restrittiva assunta con la pubblicazione della Circolare 17/E/2017 che aveva determinato l'esclusione totale dell'accesso all'agevolazione per i lavoratori che decidevano di rientrare in Italia da distacchi all'estero. L'Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di analizzare le varie ipotesi del rientro in Italia, considerando che lo stesso non derivi esclusivamente dalla scadenza naturale del distacco. Le ipotesi che, in caso di distacco, danno diritto ad usufruire del beneficio fiscale, sono le seguenti:

  • il distacco sia stato oggetto di molte proroghe (il dipendente si è radicato all'estero);
  • il lavoratore impatriato non rientri per svolgere alcuna attività che si ponga in continuità con l'attività precedentemente svolta in Italia.