Non soggetti a split payment gli uffici dislocati all'estero dei Ministeri
Gli Uffici ministeriali dislocati all’estero, per ragioni di territorialità e in considerazione della speciale autonomia gestionale e finanziaria ad essi riconosciuta, devono considerarsi esclusi dall’ambito applicativo dello split payment.
Si tratta della risposta n. 15 dell’Agenzia delle Entrate, fornita in sede di interpello, in merito all’applicabilità del regime dello split payment all’Ufficio italiano, dislocato all’estero, di un Ministero.
L’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, dispone che, “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Dal punto di vista territoriale, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti dei soggetti pubblici sopra elencati. Di conseguenza, deve escludersi l’applicazione della scissione dei pagamenti alle operazioni che, secondo i criteri territoriali di cui dagli artt. da 7-bis a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
Nel caso di specie, l’Agenzia ha, pertanto, concluso per l’inapplicabilità dello split payment, peraltro non solo per ragioni di territorialità, ma anche per considerazioni collegate alla speciale autonomia gestionale e finanziaria dei predetti Uffici dislocati all’estero, che non sono, infatti, soggetti alla normativa sulla tesoreria unica.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, è invece applicabile agli acquisti effettuati dagli Uffici dislocati nel territorio italiano. In tali ipotesi, l’Agenzia è dell’avviso che non sussistano cause ostative all’effettuazione del versamento dell’IVA all’Erario, anziché al fornitore italiano, mediante versamento diretto all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 1203, art. 12, secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), del D.M. 23 gennaio 2015.