Possesso dei requisiti di accesso al regime forfetario: il passaggio non sconta alcun vincolo triennale
E' facoltà del contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla norma, transitare dal regime semplificato allo regime forfetario, senza scontare alcun vincolo triennale di permanenza; questo è quanto è stato stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E/2018 emanata sulla base di specifico interpello.
Il contribuente ha presentato apposita istanza di interpello richiedendo se, per l'anno 2018, avesse potuto applicare il regime forfetario, tenuto conto che:
- pur in possesso dei requisiti per accedere al regime fofetario fin dal 2015, ha sempre svolto la sua attività in regime di contabilità semplificata (art. 18 DPR 600/73) senza esercitare alcuna opzione nel quadro VO della Dichiarazione IVA, ma adottando un "comportamento concludente", e determinando il reddito ai fini delle imposte sui redditi sulla base di quanto disposto dall'art. 66 del TUIR;
- nel 2017 ha effettuato l'opzione per il regime semplificato secondo il criterio di cassa; l'art. 18, comma 5, DPR 600/73) prevede che "previa opzione (rigo VO26 della Dichiarazione IVA 2018) vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti".
L'Agenzia delle Entrate ha confermato al contribuente la possibilità di accedere per il 2018 al regime forfetario, ritenendo che il vincolo triennale rilevi solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all'art.18 e non per coloro che, possedendone i requisiti, decidano di accedere al regime forfetario.
L'omessa indicazione dell'opzione nella Dichiarazione Iva per l'anno 2015 dell'applicazione del regime di cui art.18, DPR 600/73 (regime di contabilità ordinario per le imprese minori) pur non essendo vincolante in materia di regime scelto, costituisce violazione che il contribuente dovrà sanare mediante ravvedimento operoso (art.13, D.Lgs. 472/97).
Si ricorda che...
Come indicato dall'Agenzia delle Entrate i requisiti per accedere al regime forfetario sono i seguenti:
- abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.
- abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari
- il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20mila euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione ed i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.
Sono esclusi dall'applicazione del regime:
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
"Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente. Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione".
Al contribuente si applica un’unica imposta, nella misura del 15% (5% per i soggetti che iniziano una nuova attività), sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.