Fisco

Bonus efficienza energetica: definite procedure e modalità dei controlli ENEA


Nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2018 è stato pubblicato il decreto attuativo che definisce gli aspetti tecnici e procedurali ai quali l’ENEA si dovrà attenere per la verifica dei requisiti di coloro che accedono alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica.

Controlli e criteri di selezione

All'ENEA spetterà il compito, entro il 30 giugno di ogni anno, di predisporre un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione ad interventi conclusisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, da presentare ai competenti uffici del Ministero dello Sviluppo Economico. Il campione sarà pari allo 0,5% delle istanze presentate e verrà definito con i seguenti criteri:

  • interventi con maggiore aliquota di detrazione prevista;
  • interventi con importi di spesa elevati;
  • interventi che presentano maggiore criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

Procedura di controllo

L'avvio del procedimento di controllo dovrà essere comunicato da parte dell'ENEA, mediante raccomandata o PEC, al soggetto beneficiario (nel caso di interventi su parti comuni condominiali la comunicazione verrà inviata all'amministratore di condominio), il quale avrà tempo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per inviare la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti (art. 14, comma 3ter DL 63/2013).

La dichiarazione dovrà essere inviata via PEC al seguente indirizzo di posta certificata: enea@cert.enea.it . Attenzione: nei casi in cui è prevista l'asseverazione dei requisiti tecnici, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, mentre nel caso in cui gli interventi interessino gli impianti sarà necessario trasmettere anche la dichiarazione di conformità rilasciata in sede di installazione. (DM 37/2008).

Attività di verifica

Ricevuta la documentazione il personale tecnico di ENEA inizierà la procedura di verifica per la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e, nel termine di 90 giorni, comunicherà l'esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica.
Al termine della procedura l'ENEA dovrà inviare:

  • all'Agenzia delle Entrate: una relazione motivata riguardo agli accertamenti eseguiti, utile per la valutazione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'eventuale decadenza dal beneficio nei casi di esito non positivo dell'attività svolta;
  • agli ordini di appartenenza, in caso di esito negativo della verifica, una segnalazione al fine di attivare le azioni di responsabilità nei confronti dei professionisti coinvolti.
  • al MISE: entro 30 giorni dal termine del piano di controlli, una rendicontazione tecnica ed economica delle spese sostenute nell'anno precedente per le attività di verifica svolte.

Sul portale dedicato http://www.acs.enea.it/ è stata pubblicato il seguente avviso: "Si informano gli utenti che il sito dedicato alla trasmissione ad ENEA dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'art.16 bis del D.P.R. 917/86 (TUIR) e s.m.i., terminata la fase di realizzazione, è attualmente in fase di test e sarà messo in linea il prima possibile. Il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per la trasmissione ad ENEA dei dati, per gli interventi già ultimati decorrerà dalla data di apertura del sito. Con l’apertura del sito, saranno definiti e pubblicati anche i dettagli operativi".

Per la trasmissione all’ENEA delle richieste di detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che accedono alle detrazioni del 65%, con fine lavori avvenuta nel 2018 è online il sito d’invio: http://finanziaria2018.enea.it.