Fisco

Soggette a IVA le obbligazioni generiche di fare, non fare e permettere


Con questa conclusione, resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20233 del 31 luglio 2018, è stata accolta la pretesa erariale, volta a contestare, in capo al contribuente, la mancata regolarizzazione di un’operazione che l’Ufficio ha ritenuto imponibile, consistente nel finanziare un altrui acquisto all’asta di immobile, contrattualmente riservando al contribuente stesso l’opzione per la sua successiva gestione.

Riformando la decisione di primo grado, i giudici d’appello hanno escluso il carattere imponibile dell’operazione, qualificandola come esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972: si tratterebbe, infatti, di un finanziamento, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che il prestito è stato rimborsato in parte con il versamento di una somma di denaro e in parte mediante accollo di un socio del soggetto finanziato.

Di diverso avviso la Suprema Corte, secondo cui – alla luce della previsione contenuta nell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, che considera alla stregua delle prestazioni di servizi “le prestazioni verso corrispettivo dipendenti (…) in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte” – tutto ciò che ha ad oggetto un fare o un non fare o un permettere costituisce operazione imponibile ai fini IVA.

Nella fattispecie in esame, l’obbligazione contrattuale è stata quella di permettere l’esercizio del richiamato diritto di opzione, a nulla rilevando la circostanza che tale obbligazione non comporti un “consumo”, in quanto un’operazione è soggetta a IVA anche quando si risolve in un semplice non fare o, come nella specie, in un permettere, se si colloca all’interno di un rapporto sinallagmatico, avendo pertanto carattere di corrispettività.

Del resto, hanno osservato i giudici di legittimità, le prestazioni di servizi sono operazioni differenti e alternative alle cessioni di beni, che quindi ben possono prescindere dal “consumo”.

La conclusione della Corte di Cassazione, oltre ad essere in linea con il proprio orientamento (Cass. 15 marzo 2013, n. 6607 e Cass. 10 gennaio 2002, n. 215), è coerente con quello espresso dalla Corte di giustizia, secondo cui una prestazione di servizi configura un’operazione imponibile quando tra il prestatore e l’utente intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni (sent. 21 marzo 2002, causa C-174/00).