Condizioni di detraibilità dell' IVA da parte della stabile organizzazione
Tale principio è stato sostenuto dalla Corte di giustizia nella causa C-16/17 del 7 agosto 2018, che ha visto coinvolta la stabile organizzazione portoghese di una società tedesca, facente parte di un consorzio con sede in Portogallo.
Secondo le Autorità fiscali portoghesi, siccome è la casa madre tedesca e non la sua stabile organizzazione ad essere membro del consorzio, il riaddebito dei costi da quest’ultimo sostenuti per la propria attività doveva essere fatturato alla casa madre e non alla propria stabile organizzazione, che ha pertanto illegittimamente detratto la relativa IVA.
Nell’esaminare la questione, i giudici dell’Unione hanno messo in luce il differente rapporto esistente tra la casa madre e la stabile organizzazione rispetto a quello che si configura tra la stabile organizzazione e i terzi.
Anche se identificate con un diverso numero di partita IVA, la casa madre e la stabile organizzazione costituiscono un unico soggetto passivo ai sensi dell’art. 9 della Direttiva n. 2006/112/CE, cosicché – per ciò che riguarda l’esercizio del diritto di detrazione – devono essere soddisfatte le condizioni sostanziali previste dall’art. 168 della stessa Direttiva n. 2006/112/CE, non essendo per contro rilevante la circostanza che, in fattura, il consorzio abbia riportato il codice identificativo IVA della stabile organizzazione in luogo di quello della casa madre, quand’anche le due entità appartengano a Paesi UE diversi.
Dal punto di vista territoriale, peraltro, il riaddebito in capo alla stabile organizzazione è coerente con l’art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE, che – in via di eccezione – dà rilevanza al luogo in cui il destinatario del servizio possiede la stabile organizzazione, anziché a quello in cui ha la propria sede.
Per legittimare, però, l’esercizio della detrazione da parte della stabile organizzazione, la Corte ha ribadito la necessità che sussista il “nesso immediato e diretto” tra i costi addebitati dal consorzio e le operazioni attive, così come richiesto dal citato art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE.