Fisco

Ulteriori chiarimenti in merito alla cessione del credito d'imposta (Ecobonus e Sismabonus)


Con la pubblicazione della circolare n. 17/E/2018 pubblicata il 23 luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha voluto fornire maggiori chiarimenti in merito alla cessione del credito d'imposta per gli interventi di efficienza energetica (EcoBonus) e per quelli relativi all'adozione di misure antisismiche (SismaBonus) sulla base dei dubbi sollevati da alcuni contribuenti dopo l'emanazione della circolare n. 11/E del 18 maggio 2018.

La circolare n. 11/E/2018, in tema di Eco bonus ha chiarito che:

  • la cessione del credito prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui l'art. 14, commi 2-ter e 2-sexies della legge 63/2013 dev'essere limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
  • i soggetti beneficiari del credito possono cedere il credito, ai sensi dell'art. 14 comma 2-sexies della legge 63/2013, ai fornitori che hanno effettuato l'intervento e a soggetti privati diversi dai fornitori ma collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
  • la detrazione "può essere ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai c.d. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari".

I 5 quesiti sottoposti dagli operatori e ai quali l'Agenzia delle Entrate ha fornito le risposte nella circolare n. 17/E/2018 sono i seguenti:

  1. i chiarimenti forniti dalla circolare 11/E e sopra elencati in materia di EcoBonus sono validi anche per il SismaBonus (art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies Dl 63/2013)? Risposta: i chiarimenti forniti dalla circolare 11/E sono validi anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
  2. per soggetto privato collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione, possano intendersi, nel caso di lavori eseguiti da imprese appartenenti ad un Consorzio di imprese ovvero ad una Rete di imprese, le altre società consorziate o che facciano parte della medesima Rete? Risposta: nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di Imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete;
  3. nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l'opera, la cessione può essere effettuata allo stesso sub-appaltatore, trattandosi di soggetto che presenta un collegamento con l'intervento? Risposta: si, la cessione del credito può essere effettuata a favore del sub-appaltatore o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per l'opera;
  4. nel caso in cui venga stipulato un unico contratto di appalto con più soggetti, di cui uno o più curano la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all'intervento complessivo agevolabile che, in sè considerati, non danno diritto alle detrazioni cedibili, è possibile effettuare la cessione del credito a favore di quest'ultimi? Risposta: possono ricevere il bonus anche le imprese che, pur avendo eseguito lavori che non danno diritto per loro natura a detrazioni cedibili, rientrino nello stesso contratto di appalto;
  5. la verifica del collegamento con il rapporto che ha dato origine al credito dev'essere effettuata solo in occasione della cessione originaria o anche con riferimento alla successiva cessione? Risposta: il collegamento deve essere valutato sia con riferimento alla cessione ordinaria che con riferimento a quella successiva.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, delle quote annuali dei crediti ceduti in materia di Ecobonus e Sismabonus, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018 ha istituito i seguenti codici tributo:

  • "6890": denominato "ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art.14, commi 2-ter E 2-sexsies, del DL 63/2013 e successive modificazioni";
  • "6891": denominato "SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art.16, comma 1-quinquies del DL 63/2013 e successive modificazioni";

I suddetti codici devono essere indicati nella colonna "importi a credito compensati" della sezione Erario del modello F24 o, nel caso in cui il contribuente debba restituire l'importo indebitamente compensato, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" dev'essere valorizzato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto (per le spese sostenute nel 2017, in caso d'utilizzo in compensazione della prima quota nel 2018, dovrà essere indicato l'anno 2018, e così via). L'Agenzia delle Entrate ha, però, specificato che " la quota di credito che non viene utilizzata in compensazione nell'anno effettivo di fruibilità, potrà essere utilizzata negli anni successivi, indicando però, l'anno originario di fruibilità (la quota di credito spettante nel 2018 ma non utilizzata nel corso dell'anno, potrà essere utilizzata negli anni successivi ma come anno di riferimento si dovrà indicare il 2018, quale anno originario di fruibilità).
I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate effettuate dagli amministratori di condominio, come da Provvedimento n.30383 del 06 febbraio 2018.

Si ricorda che...

La norma prevede il divieto assoluto di cessioni del credito corrispondente alla detrazione a favore degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle società fiduciarie che facciano eventualmente parte del Consorzio e della Rete di Imprese.