Sport Bonus: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo
Il “Pacchetto Sport” inserito nella legge di bilancio 2018 è composto da specifici interventi, quali:
- credito d’imposta per ammodernamento impianti calcistici: il credito è pari al 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti con una soglia massima di spesa pari a 25.000 euro. Possono accedervi le società calcistiche appartenenti alla Lega di serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti;
- istituzione delle Società Sportive Dilettantistiche con scopo di lucro;
- innalzamento della franchigia per compensi da attività sportiva dilettantistica: viene aumentato da 7.500 euro a 10.000 euro il limite entro il quale non concorrono a formare il reddito compensi (art.67 DPR 917/89 comma 1, lettera m), indennità e rimborsi forfettari
- credito d’imposta per erogazioni liberali volte alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici: in data 7 giugno 2018 sono state pubblicate le disposizioni di attuazione del contributo sotto forma di credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018.
Quest'ultimo (cd. Sport Bonus) è riconosciuto alle imprese, siano essere in forma individuale o collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio italiano di imprese non residenti.
Lo Sport Bonus è riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, nella misura del 50% dell’ammontare totale delle erogazioni liberali fino a 40.000 euro effettuate nel corso del 2018 e finalizzate alla realizzazione ed alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.
Le erogazioni liberali devono essere corrisposte mediante pagamento con:
- bonifico bancario;
- bollettino postale;
- carte di debito/credito;
- assegni bancari e circolari.
L’ammontare complessivo a disposizione per lo Sport Bonus è pari a 5 milioni di euro; per poter accedere al contributo è necessario mandare apposita richiesta via PEC all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle modalità previste dall’art. 5 del DPCM pubblicato in Gazzetta.
Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, è utilizzabile in compensazione in tre quote uguali annuli nel 2018, 2019 e nel 2020. Lo stesso non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, e dev’essere inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi successive sino a quando non si ne conclude l’utilizzo.