IVA: dalle Entrate chiarimenti sul regime applicabile al servizio di consulenza in materia di investimenti
IVA: il quesito del contribuente
L'istante è una società di intermediazione mobiliare che svolge sia il servizio di gestione di portafogli sia il servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della medesime.
L'istante chiede "chiarimenti in merito al regime IVA del servizio di consulenza in materia di investimenti alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dell’orientamento espresso sull’argomento dal Comitato IVA nel Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015."
IVA: la risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 15 maggio 2018, ritiene che i servizi in materia di investimenti offerti dall'istante rientrino nel regime di imponibilità IVA. Infatti:
"nel presupposto che gli unici interlocutori della società istante siano costituiti esclusivamente dai propri clienti e che non vi sia alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati, si è dell’avviso che il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalla società non sia inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da IVA ai sensi del combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, ai servizi stessi torna applicabile il regime di imponibilità IVA."