Diritto

Maggiore protezione al know how e ai segreti aziendali: approvati i decreti attuativi della direttiva n. 943/2016


Per dare attuazione alla direttiva n. 943/2016 sulla protezione del know how e delle informazioni aziendali riservate (nei decreti definite “segreti commerciali”), il Consiglio dei ministri nella seduta di martedì 8 maggio 2018 ha approvato un decreto legislativo che introduce misure necessarie contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti di tali informazioni.

Il decreto attuativo modifica innanzitutto il termine informazioni aziendali riservate contenuto nel vigente Codice della proprietà industriale (art. 1 comma 1 del D. Lgs. n. 30/2005), introducendo il nuovo concetto di segreti commerciali e già da questa nuova terminologia si può notare l’estensione della tutela e prevede misure sanzionatorie penali e amministrative più forti ed efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di tali informazioni. Molte disposizioni del Codice di proprietà industriale, specificamente riferite ai segreti aziendali, vengono quindi riformulate in vista di un più alto livello di protezione.

Estesa la tutela anche contro le condotte colpose

Nel dettaglio, il decreto, introducendo due nuovi commi all’art. 99 del Codice della proprietà industriale, estende, anche alle condotte colpose, il divieto di ottenere, rivelare o utilizzare, in modo illecito, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo autonomo, stabilendo che utilizzare e divulgare un segreto commerciale sono comportamenti illeciti anche quando l’utilizzatore sia a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava.

Inoltre, si prescrive che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti le violazioni oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini, si considerano utilizzi illeciti di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illegalmente. Per merci costituenti le violazioni devono intendersi le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

Si interviene anche sulla procedura giudiziaria, prevedendo la possibilità di agire in giudizio contro le suddette condotte in violazione dei segreti commerciali derivanti dall’acquisizione, dall’utilizzo e dalla divulgazione illeciti, entro un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare diritti e azioni.

Protezione dei segreti anche durante il processo

Il decreto inoltre agisce anche a tutelare il know-how durante l’iter processuale, in modo da evitare che il processo possa trasformarsi in una situazione di possibile divulgazione illecita dei segreti per cui si agisce; sul punto, si stabilisce che il giudice, su istanza di parte, possa intervenire anche nei confronti di coloro che, in ragione del proprio ruolo, possono venire a conoscenza dei documenti e di tutto quanto altro contenuto nei fascicoli d’ufficio, quali periti, consulenti, difensori, personale amministrativo, testimoni, parti o loro rappresentanti, che potenzialmente potrebbero rivelare i segreti oggetto del giudizio, limitando ad un numero ristretto di soggetti l’accesso alle udienze o agli atti e/o comandando alla cancelleria l’oscuramento delle informazioni sui documenti. Si tratta di un provvedimento di divieto che mantiene la sua efficacia anche dopo la conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.

Potere al giudice di graduare le sanzioni e criteri

Altro potere attribuito al giudice è quello di graduare le misure correttive e le sanzioni civili contro gli illeciti sui segreti aziendali, potendo anche imporre su istanza di parte, che abbia addotto le giuste motivazioni, il pagamento di un indennizzo proporzionato al danno subìto, sempre che sussistano determinate condizioni precisate nel testo del decreto. Quindi, in tutti i procedimenti cautelari relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali, il giudice può, su richiesta di parte, in alternativa all’applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali, prestando idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore, vietando in ogni caso, la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui viene autorizzata l’utilizzazione.

Sono fissati i criteri di cui il giudice deve tener conto per graduare le sanzioni, si tratta delle specifiche caratteristiche dei segreti, del loro valore commerciale, della condotta dell’autore che ha commesso la violazione, delle conseguenze derivanti dalla divulgazione e dall’impiego di tali segreti, degli interessi legittimi delle parti in causa, di terzi e del pubblico in generale, oltre che delle necessarie esigenze di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Previsti anche sistemi cautelari e risarcitori relativamente al danno morale subito.

Riscritto l’art. 623 c.p. e prevista un’aggravante contro gli hacker

Riguardo alle sanzioni di natura penale, il testo interviene, anche, sull’art. 623 del Codice penale (Rivelazione di segreti scientifici o industriali), riscrivendone integralmente il contenuto e ampliandone la portata, fissando così la pena della reclusione fino a due anni in capo a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Il legislatore quindi estende la pena, consapevole che le condotte di violazione dei segreti commerciali possono essere oggi attuate da chiunque, anche da chi non abbia alcun rapporto con l’azienda e non solo da coloro che, come diversamente recita l’attuale disposto dell’articolo, possano venire a conoscenza di tali informazioni aziendali, in ragione della propria professione, stato, ufficio o arte. Infine, è prevista un’aggravante di pena, qualora la violazione sia commessa utilizzando un qualsiasi strumento informatico.