IMU e TASI: aggiornamento coefficienti fabbricati gruppo D
IMU e TASI: decreto MEF
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2018, entra in vigore il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 aprile 2018.
Il decreto ministeriale aggiorna, per l'anno 2018 i coefficienti, per la determinazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.
I coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
- per l'anno 2018 = 1,01;
- per l'anno 2017 = 1,01;
- per l'anno 2016 = 1,01;
- per l'anno 2015 = 1,02;
- per l'anno 2014 = 1,02;
- per l'anno 2013 = 1,02;
- per l'anno 2012 = 1,05;
- per l'anno 2011 = 1,08;
- per l'anno 2010 = 1,09;
- per l'anno 2009 = 1,10;
- per l'anno 2008 = 1,15;
- per l'anno 2007 = 1,19;
- per l'anno 2006 = 1,22;
- per l'anno 2005 = 1,26;
- per l'anno 2004 = 1,33;
- per l'anno 2003 = 1,37;
- per l'anno 2002 = 1,42;
- per l'anno 2001 = 1,46;
- per l'anno 2000 = 1,51;
- per l'anno 1999 = 1,53;
- per l'anno 1998 = 1,55;
- per l'anno 1997 = 1,59;
- per l'anno 1996 = 1,64;
- per l'anno 1995 = 1,69;
- per l'anno 1994 = 1,74;
- per l'anno 1993 = 1,78;
- per l'anno 1992 = 1,79;
- per l'anno 1991 = 1,83;
- per l'anno 1990 = 1,91;
- per l'anno 1989 = 2,00;
- per l'anno 1988 = 2,09;
- per l'anno 1987 = 2,26;
- per l'anno 1986 = 2,44;
- per l'anno 1985 = 2,61;
- per l'anno 1984 = 2,79;
- per l'anno 1983 = 2,96;
- per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,13.
Si ricorda che...
Il 18 giugno 2018 scade il termine per il pagamento della prima rata pari al 50% del dovuto oppure per il pagamento dell'intero importo in un'unica soluzione di IMU e TASI.
Sono escluse dall'applicazione dell'IMU:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l’abitazione principale e relative pertinenze e la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Dal 2016 la TASI non viene più applicata sugli immobili adibiti ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore, fatta esclusione per gli immobili di lusso.
Il nuovo presupposto impositivo (dal 1°gennaio 2016) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, fatta eccezione per i terreni agricoli e le abitazioni principali, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.