Fisco

IMU e TASI: aggiornamento coefficienti fabbricati gruppo D


IMU e TASI: decreto MEF

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2018, entra in vigore il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 aprile 2018.
Il decreto ministeriale aggiorna, per l'anno 2018 i coefficienti, per la determinazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.
I coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

  • per l'anno 2018 = 1,01; 
  • per l'anno 2017 = 1,01; 
  • per l'anno 2016 = 1,01; 
  • per l'anno 2015 = 1,02; 
  • per l'anno 2014 = 1,02; 
  • per l'anno 2013 = 1,02; 
  • per l'anno 2012 = 1,05; 
  • per l'anno 2011 = 1,08; 
  • per l'anno 2010 = 1,09; 
  • per l'anno 2009 = 1,10; 
  • per l'anno 2008 = 1,15; 
  • per l'anno 2007 = 1,19; 
  • per l'anno 2006 = 1,22; 
  • per l'anno 2005 = 1,26; 
  • per l'anno 2004 = 1,33; 
  • per l'anno 2003 = 1,37; 
  • per l'anno 2002 = 1,42; 
  • per l'anno 2001 = 1,46; 
  • per l'anno 2000 = 1,51; 
  • per l'anno 1999 = 1,53; 
  • per l'anno 1998 = 1,55; 
  • per l'anno 1997 = 1,59; 
  • per l'anno 1996 = 1,64; 
  • per l'anno 1995 = 1,69; 
  • per l'anno 1994 = 1,74; 
  • per l'anno 1993 = 1,78; 
  • per l'anno 1992 = 1,79; 
  • per l'anno 1991 = 1,83; 
  • per l'anno 1990 = 1,91; 
  • per l'anno 1989 = 2,00; 
  • per l'anno 1988 = 2,09; 
  • per l'anno 1987 = 2,26; 
  • per l'anno 1986 = 2,44; 
  • per l'anno 1985 = 2,61; 
  • per l'anno 1984 = 2,79; 
  • per l'anno 1983 = 2,96; 
  • per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,13.

Si ricorda che...

Il 18 giugno 2018 scade il termine per il pagamento della prima rata pari al 50% del dovuto oppure per il pagamento dell'intero importo in un'unica soluzione di IMU e TASI.
Sono escluse dall'applicazione dell'IMU:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • l’abitazione principale e relative pertinenze e la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Dal 2016 la TASI non viene più applicata sugli immobili adibiti ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore, fatta esclusione per gli immobili di lusso.
Il nuovo presupposto impositivo (dal 1°gennaio 2016) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, fatta eccezione per i terreni agricoli e le abitazioni principali, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.