Attenzione al modo in cui si trattano i dati personali e all’informativa resa: oltre che violare la normativa privacy, la condotta potrebbe configurare una pratica commerciale scorretta
Rendere informazioni ingannevoli sulla raccolta e l’uso dei dati personali, oltre che una violazione delle norme in materia di trattamento dei dati potrebbe rientrare tra le condotte punite dagli artt. 20, 21, 22, 24, 25 del Codice del Consumo, generando così pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato a tal proposito un’istruttoria nei confronti di un noto social network per presunte pratiche commerciali scorrette, in quanto la società proprietaria della piattaforma avrebbe reso agli utenti un’informativa privacy ingannevole, con riferimento alle modalità di raccolta dei dati dei propri utenti per finalità commerciali, comprese le informazioni prodotte dall’uso di app appartenenti a sue società collegate e dall’accesso a siti web di terzi. In sostanza, registrandosi alla piattaforma, i dati e le informazioni personali di un utente vengono automaticamente trasferite a società terze e siti web terzi ogni qual volta l’utente accede alla piattaforma e questo senza aver avuto la possibilità di prestare alcun consenso preventivo specifico, ma solo con un’autorizzazione generale. In particolare, l’opzione a disposizione dell’utente di rinunciare o meno a tale modalità di trattamento dei dati risulterebbe preimpostata, tramite spunta nell’apposita casella, sul consenso al trasferimento dei dati.
Secondo l’Autorità, tali comportamenti potrebbero integrare due distinte pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25, del Codice del Consumo, in quanto, da un lato, mancherebbe da parte del social network un’informativa adeguata e chiara, in fase di attivazione dell’account e creazione del profilo dell’utente relativamente alle operazioni di raccolta e trattamento anche per scopi commerciali dei dati che egli cede, comportamento che violerebbe anche la normativa in materia di trattamento dei dati personali, in quanto trattamento di dati privo del suo fondamento giuridico, ovvero il consenso espresso e specifico dell’utente ritenuto necessario in tali circostanze, secondo le norme del regolamento n. 679 e in violazione dell’art. 13 in riferimento all’informativa privacy (parliamo ormai di GDPR, anche se al momento il riferimento dovrebbe essere ancora il Codice Privacy). Dall’altro, la società avrebbe esercitato un’illecita influenza nei confronti dei consumatori registrati, i quali, in cambio dell’utilizzo della piattaforma, presterebbero il consenso alla raccolta e all’utilizzo di tutte le informazioni che li riguardano (informazioni del proprio profilo, quelle derivanti dall’uso della piattaforma e dalle proprie esperienze su siti e app di terzi), in modo inconsapevole e automatico, tramite un sistema di preselezione del consenso e a mantenere l’originale autorizzazione generale per evitare di subire vincoli nell’utilizzo del servizio in caso di deselezione (condotta questa che viola anche i principi generali del Regolamento UE in materia di trattamento dati personali e quelli specificamente riferiti alla privacy by design e default).
Se venisse accertato quanto ipotizzato nell’istruttoria da AGCM, il suddetto comportamento commerciale violerebbe la diligenza professionale (art. 21 Codice del Consumo), in quanto contenente informazioni non rispondenti al vero che portano in errore il consumatore medio, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbe preso, ma oltre alla condotta di cui all’art. 21 qui delineata, il sistema descritto sarebbe anche illegittimo da un punto di vista omissivo, in quanto privo di informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione consapevole. Ma tale pratica, a detta dell’AGCM, potrebbe infrangere anche gli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo risultando altresì aggressiva, in quanto, mediante coercizione la società limiterebbe considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al servizio e, pertanto, lo indurrebbe ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Si comprende bene come sia oltremodo importante, in particolar modo quando ci si rivolge a consumatori, rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali, in quanto informazioni poco chiare, omissive o, in qualche modo, ingannevoli, la mancata richiesta del consenso specifico, espresso e inequivocabile laddove richiesto dalla legge sulla privacy e pratiche condizionanti potrebbero originare ulteriori condotte illecite con la conseguenza di essere perseguiti per la violazione di ulteriori e diverse norme.