Fisco

Autovetture intracomunitarie: obbligo di comunicazione acquisto e scambio


Autovetture intracomunitarie: il decreto ministeriale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018, il DM 26 marzo 2018 del MIT predisposto di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, recante gli "Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria".
Gli obblighi di comunicazione al Dipartimento per i trasporti dei dati riepilogativi dell’operazione, riguardano:

  • operatori economici che effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati UE o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali;
  • soggetti che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni, relativamente agli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi o usati, a qualsiasi titolo effettuati;
  • case costruttrici, in merito all’abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare.

Autovetture intracomunitarie: comunicazione acquisto o scambio

La comunicazione, oltre ai dati specifici a seconda del soggetto tenuto all'adempimneto, deve contenere in generale:

  • il codice fiscale e denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;
  • il numero di telaio e codice di immatricolazione ovvero numero di omologazione del veicolo, specificando se si tratta di veicolo nuovo o usato;
  • la data e prezzo dell’acquisto, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero data della cessione;
  • numero di fattura (per coloro che operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni) e il prezzo di cessione;
  • i dati identificativi dell’acquirente straniero.