Diritto

Stop ai pagamenti delle PA in caso di somme iscritte a ruolo oltre i 5.000 euro


Con la Circolare n. 13 del 21 marzo 2018 la Ragioneria generale dello Stato ha fornito alcuni chiarimenti circa la disciplina che regola i pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni; nello specifico trattasi dell'onere della PA di verificare i propri fornitori prima di procedere al pagamento degli importi dovuti. 

Ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR 602/1973 le PA (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in tal caso le PA non possono procedere al pagamento e sono tenute a segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La disciplina in commento è stata attuata con il decreto Mef n. 40 del 18 gennaio 2008 e modificata dalla legge di bilancio 2018 (commi da 986 e 989) che ha previsto, a decorrere dal 1° marzo 2018:

  • la riduzione del limite di importo superato il quale scatta l’obbligo di verifica, modificando la soglia di riferimento da 10.000 a 5.000 euro;
  • l'estensione da 30 a 60 giorni del periodo di sospensione dei pagamenti effettuati dalla PA nei confronti del proprio fornitore/prestatore, risultato inadempiente.

Monitoraggio e split payment

La Circolare n. 13/2018 della RgS chiarisce inoltre l'applicazione della nuova soglia di 5.000 euro in presenza del regime dello split payment, previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972. Si ricorda che tale regime prevede che le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a versare solo l'ammontare imponibile alla controparte dell'operazione mentre l'IVA sarà versata direttamente all'Erario dalla stessa PA. In tale contesto erano emersi dubbi circa il monitoraggio della nuova soglia di riferimento, se tale importo deve essere inteso al lordo dell'imposta o meno.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del citato art. 48-bis, i soggetti tenuti al monitoraggio della soglia dei 5.000 euro dovranno tener conto soltanto dell'importo effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell’importo al netto dell’IVA.