Le novità in materia di IVIE e IVAFE contenute nella circolare n. 12/E
La Circolare n. 12/E del 3 maggio dell'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle novità fiscali contenute negli ultimi decreti pubblicati nel 2012: dal Decreto Legge del 18 ottobre n. 179 (Decreto crescita 2.0) alla Legge del 24 dicembre n. 228 (Legge di Stabilità).
Analizziamo, ora, le tematiche aventi oggetto le imposte sugli immobili e sulle attività detenute all'estero.
Chiarimenti sulla decorrenza delle imposte
La novità di rilievo riguarda la decorrenza dell’IVIE e dell’IVAFE: in particolare, tali imposte sono dovute con riferimento al periodo di imposta 2012 e non più del 2011, come inizialmente stabilito dal decreto “Salva Italia”. Ne deriva, così, che l'importo versato di competenza 2011 sia da considerarsi come acconto per il 2012 con il versamento dell’eventuale saldo a conguaglio da effettuarsi entro il prossimo 17 giugno.
Sono da intendersi variate anche le modalità di assolvimento delle imposte, accorpate a quelle già in uso per l’IRPEF garantendo, dunque, il versamento non solo del saldo 2012 ma anche del primo acconto 2013 (novembre per il secondo acconto).
Omissione o parziale versamento
Secondo la normativa previgente non verrà sanzionato l'omesso (o carente) versamento delle imposte originariamente dovute per il 2011.
In tale evenienza, i contribuenti sono tenuti al versamento di quanto dovuto con riferimento al 2012 entro il termine del 17 giugno 2013; stessa decorrenza anche per i contribuenti che non hanno versato l’IVIE e l’IVAFE per il 2011, in quanto non erano in possesso di attività all’estero e che abbiano cominciato a detenerle a partire dal 2012.
Applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,40% (IVIE)
Nei confronti di determinati soggetti (che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati)
Ante Legge di Stabilità: era prevista l’applicazione dell’imposta nella misura ridotta dello 0,40%, al posto della misura ordinaria dello 0,76%, e la disapplicazione del secondo comma dell’articolo 70 del TUIR, con conseguente non imponibilità ai fini IRPEF dei redditi derivanti da tali immobili.
Post Legge di Stabilità: l’imposta si applica nella misura ridotta dello 0,40% agli immobili situati all’estero che sono adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze; gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale e quelli non locati soggetti a IVIE non concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF equiparando, così, l’IVIE con il prelievo previsto dall’IMU in Italia.
Applicazione dell'imposta nella misura fissa di 34,20 euro (IVAFE)
Per effetto della Legge di Stabilità, l’imposta nella misura fissa di 34,20 euro si applica a tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dai residenti in Italia e non è più circoscritta a quelli detenuti nei paesi Ue o negli Stati aderenti allo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia).
In pratica, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero hanno lo stesso trattamento fiscale di quelli detenuti in Italia da persone fisiche (evitando in tal modo una potenziale restrizione alla libera circolazione dei capitali - articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
In riferimento alle novità apportate dalla Legge di Stabilità in commento, al fine di semplificare le modalità di compilazione del modello Unico PF2, quadro RM, la Circolare in oggetto propone un esempio che chiarisce in modo univoco che:
- il calcolo del limite di 5.000 euro in presenza di più conti correnti o libretti di risparmio tenuti presso lo stesso intermediario va effettuato:
- sommando il valore medio di giacenza di tutti i conti
- considerando solo la quota di possesso e a nulla rilevando il periodo;
- le modalità di determinazione dell’imposta da versare
Vediamo un caso pratico:
In particolare, in presenza di tre conti presso il medesimo intermediario:
- conto A: possesso 100% - periodo (365 giorni) - valore medio 2.000 euro
- conto B: possesso 50% - periodo (365 giorni) - valore medio 5.000 euro (valore medio proquota 2.500)
- conto C : possesso 25% - periodo (100 giorni) - valore medio 4.000 euro (valore medio proquota 1.000)
Il valore medio di giacenza annua è pari a 2.000 + 2.500 + 1.000 = 5.500 euro e poichè il valore medio di giacenza complessivo è superiore a 5.000 euro, l’imposta è dovuta.
In questo caso il contribuente, nel modello UNICO PF 2013, dovrà compilare tre distinti righi del quadro RM, sezione XV-B, calcolando per ogni rigo la relativa imposta in relazione al periodo e alla quota di possesso riportando:
- in colonna 1 il valore medio di giacenza annua, ovvero 5.500 euro (in tutti e 3 righi);
- in colonna 2 la quota di possesso (100 nel primo rigo del modulo 1), (50 nel secondo rigo del modulo 1), (25 nel primo rigo del modulo 2);
- in colonna 3 il periodo (365 nel primo rigo del modulo 1), (365 nel secondo rigo del modulo 1), (100 nel primo rigo del modulo 2);
- in colonna 4 l’imposta calcolata (34 nel primo rigo del modulo 1), (17 nel secondo rigo del modulo 1), (2 nel primo rigo del modulo 2);
- la colonna 7 deve essere barrata in tutti e tre i righi.
Dopo avere calcolato l’imposta dovuta per ogni rigo (colonna 6 = colonna 4 – colonna 5), si dovrà riportare il totale imposta dovuta (sommando gli importi determinati nella colonna 6 di tutti i righi compilati della sezione XV-B di entrambi i moduli) nel rigo RM35 colonna 1.