Fatturazione elettronica: minimi e forfettari esclusi
Fatturazione elettronica: esonerati fofettari e regime di vantaggio
Nel corso di Telefisco 2018, che si è tenuto il 1° febbraio scorso, è stato sottoposto all'Agenzia delle Entrate il seguente quesito:
"E' possibile considerare i contribuenti che applicano il regime di vantaggio dei minimi e quello forfettario come esonerati in toto dall'obbligo di emissione della fattura elettronica?"
L'Agenzia delle Entrate richiama in tal proposito l'art. 1, comma 909, lettera a) n. 3) della Legge di Bilancio 2018, che ha esonerato i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario dagli obblighi di fatturazione elettronica, introdotti a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Tuttavia le Entrate precisano che per i soggetti in questione restano validi i vincoli dettati dalla legge 244/2007 e dal DM 55/2013, circa la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Si ricorda che...
L'art. 1, comma 909, lettera a) n. 3) della Legge di Bilancio 2018 va a modificare l'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015 come segue:
"3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"