Fisco

Super ammortamento: proroga al 31 dicembre 2018 ma la maggiorazione passa dal 40 al 30%


La legge di bilancio 2018, commi 29 e 34 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha prorogato il super ammortamento fino al 31 dicembre 2018 ma con alcune limitazioni.

Super ammortamento con maggiorazione del 30%

L'agevolazione, nota come super ammortamento, consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di maggiorare la quota di ammortamento deducibile fiscalmente dal reddito in caso di acquisto in proprietà o in leasing di beni materiali strumentali nuovi. L'agevolazione è stata prorogata di un anno (doveva terminare il 31 dicembre 2017) ma è stata ridotta la percentuale di riferimento. Infatti, il comma 29 della legge di bilancio 2018 prevede una maggiorazione della quota di ammortamento (o del canone di locazione finanziaria) del 30% mentre la previgente versione dell'agevolazione prevedeva una maggiorazione del 40%.

Pagamento degli acconti di almeno il 20% e consegna entro il 30 giugno 2019

La legge di bilancio 2018 dispone, pertanto, la proroga del super ammortamento ricomprendendo anche gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dall'impresa o dagli esercenti arti o professioni dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. In analogia alla precedente versione del super, i beneficiari possono sfruttare l'ammortamento al 130% anche qualora il bene agevolato venga consegnato all'impresa entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il rispettivo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene.

Esclusione per i veicoli e gli altri mezzi di trasporto

Un'ulteriore stretta riguarda l'ambito oggettivo dell'agevolazione. Vengono infatti esclusi dal super i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1 del Tuir; l'esclusione riguarda quindi i mezzi di trasporto aziendali, quelli concessi in uso promiscuo al dipendente, oltre che i veicoli esclusivamente strumentali all'attività dell'impresa o adibiti ad uso pubblico.

Restano, infine, esclusi i beni già non ricompresi dalla norma istitutiva dell'agevolazione (Legge 28 dicembre 2015, n. 208): trattasi dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 della L. 208/2015.