Fisco

Detrazione IVA: i chiarimenti in una circolare delle Entrate


Detrazione IVA: nuova disciplina

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione della nuova disciplina sulla detrazione IVA.
Le istruzioni contenute nella circolare "tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d’acquisto".
L’art. 2 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 96/2017, ha introdotto un stretta sul termine per l’esercizio della detrazione IVA assolta sugli acquisti, per fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
L’attuale versione dell’art. 19 del DPR 633/1972 prevede che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati “sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed é esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione é sorto”.

Detrazione IVA: modalità di applicazione

Al fine dell'applicazione della nuova disciplina, l'Agenzia fornisce le seguenti indicazioni:

Fatture ricevute nel 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017

  • L'IVA può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche.
  • In alternativa può essere detratta registrando i documenti tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018.

Nel secondo caso comunque l'imposta a credito andrà a concorrere alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

Fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno

  • L'IVA può essere detratta attraverso la registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie. 
  • In alternativa può essere detratta registrando i documenti tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018 in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017.

Nel secondo caso l'imposta a credito andrà a concorrere in ogni caso alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2017, da presentare entro il 30 aprile 2018.

Per dimostrare la data di ricezione l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  • la data di ricezione può essere attestata dal messaggio di posta elettronica certificata o da altri sistemi che dimostrino la ricezione del documento,
  • diversamente la data di ricezione emerge dall’obbligo di numerazione progressiva delle fatture e bollette doganali ricevute, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

L'Agenzia delle Entrate prevede una clausola di salvaguardia, secondo la quale:
"In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica."

Fatture ante 2017

Per le fatture con IVA divenuta esigibile nel 2015, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato entro il 30 aprile 2018 (dichiarazione IVA periodo d’imposta 2017).

Per le fatture con IVA divenuta esigibile nel 2016,  il diritto alla detrazione potrà essere esercitato entro il 30 aprile 2019 (dichiarazione IVA periodo d’imposta 2018).

Detrazione IVA: ulteriori chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate con la circolare in commento ha dissipato ulteriori dubbi.

Split payment

I chiarimenti dell'Agenzia riguardano anche i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello split payment che optano per l'esigibilità IVA anticipata, spostando cioè l'esigibilità dal momento del pagamento a quello della ricezione o registrazione della fattura. Le Entrate ricordano che:

"L’opzione per l’esigibilità anticipata potrà essere effettuata in relazione a ciascuna fattura ricevuta/registrata, rilevando, a tal fine, il comportamento concludente del contribuente."

Esercitata tale opzione il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dai soggetti obbligati alla scissione dei pagamenti al momento della ricezione o registrazione della fattura.

Regime IVA per cassa

Nel caso di opzione IVA per cassa, quindi di esigibilità al momento del pagamento della fattura, l'Agenzia richiama la circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 che ha specificato che "tale regime consente di differire l’esigibilità dell’IVA al pagamento del corrispettivo per coloro che, operando nell’esercizio di impresa, arti o professioni – a norma degli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 633 del 1972 – e avendo realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni".
Ciò comporta che il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dal momento in cui si verifica la duplice condizione di pagamento del corrispettivo e possesso fattura.

Note di credito

Per quanto concerne le note di variazione in diminuzione, l'Agenzia ritiene le note devono dunque essere emesse entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per l'emissione delle suddette note.

Detrazione IVA: dichiarazione integrativa a favore

Nel caso in cui il contribuente commetta errori o omissioni che abbiiano portato a un debito d'imposta maggiore del dovuto o ad una eccedenza inferiore, potrà presentare la dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
L'Agenzia precisa inoltre che il soggetto passivo che non abbia rispettato gli obblighi di registrazione, ovvero non abbia registrato in modo tempestivo le fatture nel registro degli acquisti, dovrà regolarizzare la fattura di acquisto irregolare versando le sanzioni relative a tale violazione.