Fisco

Legge di bilancio 2018: tassate le transazioni digitali


La legge di bilancio 2018 - art. 1 comma dal 1011 al 1019 - istituisce la web tax. Si tratta, in sostanza, di una nuova imposta che tassa le transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici (es. internet) rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati all’articolo 23, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all’articolo 27 del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situati nel medesimo territorio. In altri termini, dalla web tax dovrebbero restare esclusi:

  • coloro che hanno aderito al regime forfettario,
  • coloro che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Le prestazioni di servizi soggette a tassazione saranno, ad ogni modo, meglio individuate da un decreto del MEF da emanarsi entro il 30 aprile 2018.

La Legge di Bilancio comunque chiarisce che si considerano, in via generale, servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica che rende la prestazione automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

L’aliquota dell’imposta è fissata in misura pari al 3 per cento sul valore della singola transazione, ovvero sul corrispettivo dovuto per le prestazioni di servizi soggette ad imposta, al netto dell’IVA, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta graverà sul soggetto prestatore, residente o non residente, che effettuerà nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni digitali superiore a 3.000 unità; essa sarà prelevata, al momento del versamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione specifichino nella fattura relativa alla prestazione - o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato dal decreto del MEF - di non superare il limite complessivo delle 3000 transazioni innanzi precisato. I medesimi committenti dovranno versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze fisserà, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio all’art. 1 comma 1015, le modalità applicative dell’imposta, gli obblighi dichiarativi e di versamento ed eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate potranno essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all’imposta si applicano le disposizioni previste in materia di IVA, in quanto compatibili (art. 1 comma 1016).

La web tax entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2019.