Fisco

Valido l’accertamento per omessa ritenuta sui compensi del legale rappresentante fatturati ad altra società di cui egli risulta amministratore


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1153 pubblicata il 18 gennaio 2018 ha confermato la decisione della CTR del Piemonte che, in via opposta ai giudici tributari di primo grado, aveva convalidato l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società consortile, in quanto essa non aveva versato le ritenute d’acconto sui compensi erogati in favore del legale rappresentante, fatturando invece tali compensi alla Srl di cui lo stesso legale rappresentante era amministratore.
A parere della CTR piemontese, il fatto che la società ricorrente versasse alla Srl gli emolumenti dovuti al legale rappresentante, secondo il sistema delineato, non faceva venir meno la natura di compenso di lavoro autonomo, atteso che gli importi erogati a tale titolo, risultavano nella piena disponibilità del predetto soggetto, in quanto venivano impiegati per fini di natura privata e familiare.

D’altro canto, la società ricorrente, davanti alla Cassazione, lamentava la violazione da parte dei giudici di merito degli artt. 24 e 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto, in base a specifici accordi tra le due società, il versamento dei compensi spettanti al legale rappresentante veniva erogato alla Srl, pertanto era quest’ultima — e non essa ricorrente — a riconoscere un compenso al predetto soggetto per l’attività svolta sia presso la medesima Srl, sia presso la società consortile ricorrente, con regolare contabilizzazione, di conseguenza, il versamento della ritenuta d’acconto spettava alla Srl e non alla società consortile accertata; peraltro, anche l’eventuale natura di società di comodo della Srl non avrebbe potuto avere alcun rilievo rispetto alla posizione di essa ricorrente, in quanto estranea e all’oscuro delle vicende interne all’altra società. Lamentava, inoltre, la ricorrente, che, così decidendo, la CTR era incorsa altresì nella violazione del principio, valido anche in materia tributaria ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 472 del 1997, di responsabilità personale e del correlato divieto di responsabilità per fatto altrui.

La decisione della Cassazione

Secondo la Cassazione, però, la ricostruzione operata dai giudici piemontesi, che avevano rilevato nella vicenda la fattispecie dell’interposizione fittizia, risulta corretta, in quanto di tutta evidenza è la natura effettiva del soggetto percettore, nella sua qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato e degli importi erogati (al di là della imputazione formale dei versamenti all’altra società, quali compensi reversibili), risultati di fatto redditi dello stesso, in quanto entrati nella sua piena e diretta disponibilità o di suoi familiari, per fini privati. Da ciò discende l’insussistenza anche della dedotta violazione del principio di responsabilità personale in materia tributaria, in quanto la vicenda ha permesso di riconoscere nella ricorrente una piena partecipazione all’operazione (resa innegabile dalla coincidenza tra organo rappresentativo della società erogatrice dei compensi e soggetto che ne risulta all'effettivo percettore).

Nulla di fatto, dunque! Se un’impresa fattura ad una società terza di cui il proprio legale rappresentante è anche amministratore, i compensi a questo spettanti per il suo ruolo di legale rappresentante, l’accertamento per omessa ritenuta d’acconto è valido.