Legge di bilancio 2018: Credito di Imposta del 40% del costo del personale impegnato in attività formative in materia di Industria 4.0
Alle imprese che investono in formazione dei dipendenti nelle materie connesse all’Industria 4.0, la Legge di Bilancio 2018 attribuisce un credito di imposta fino ad un importo massimo annuale di 300000 euro (cfr. art 1 Legge 205 del 27/12/2017 commi dal 46 al 56). Nello specifico, il credito d’imposta è pari al 40% delle spese inerenti il costo aziendale dei dipendenti per il periodo in cui essi sono occupati in attività formative, finalizzate all’acquisizione o al miglioramento di conoscenze in materia di
- big data,
- cybersecurity,
- sistemi cyber fisici,
- prototipazione rapida,
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
- robotica avanzata e collaborativa,
- interfaccia uomo macchina,
- IoT,
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti esclusivamente in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i costi sono stati sopportati e in quelle successive, fino a che l’impresa non ne conclude l’utilizzo; esso non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile per il calcolo dell’IRAP.
Per usufruire del credito d’imposta, è necessario che il soggetto incaricato alla revisione legale o un professionista abilitato iscritto al Registro dei revisori legali (o anche una società di revisione), certifichi i costi sostenuti dall’impresa per la formazione dei dipendenti; la certificazione va allegata al bilancio (se l’impresa non è soggetta alla revisione legale dei conti deve comunque avvalersi di un professionista abilitato).
Il revisore legale che incorre in colpa grave nelle operazioni di certificazione risponde ai sensi dell’art. 64 c.p.c. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Sono esentate dalla certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Le disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione da presentare, ai controlli e ai casi di esclusione dal beneficio, saranno definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con quello del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore (1° gennaio 2018) della legge di bilancio.