Risoluzione 161/E: fusione per incorporazione tra due società UE stabilite in Italia
Con la Risoluzione n. 161/E del 22 dicembre 2017 le Entrate sono chiamate a fornire un parere in merito ad una fusione per incorporazione riguardante due società residenti in altri Stati UE, Francia e Lussemburgo, entrambe dotate di una stabile organizzazione in Italia.
La stabile organizzazione in Italia della società incorporante (società francese), appositamente costituita in vista della fusione transfrontaliera tra le due società, grazie all'effetto successorio dell'operazione è subentrata nella titolarità di tutte le attività e le passività e di tutti i rapporti giuridici in essere presso la stabile organizzazione italiana della società incorporata. Inoltre, per il triennio 2015-2017 la società incorporata (società lussemburghese), per il tramite della propria stabile organizzazione in Italia aveva optato per il regime del consolidato fiscale.
L'istante richiede alle Entrate se, a seguito della fusione transfrontaliera, è possibile riportare le perdite fiscali maturate ante fusione (e ante consolidato) dalla stabile organizzazione del soggetto incorporato nella stabile organizzazione del soggetto incorporante; in altri termini, viene richiesto se trova applicazione la disciplina disposta dall'articolo 181 del Tuir.
Le operazioni di fusione sono disciplinate, a livello comunitario, dalla Direttiva del 19 ottobre 2009, n. 2009/133/CE che dispone norme comuni per le operazioni di fusione, scissione, conferimento d'attivo e scambi azionari. In ambito nazionale, invece, trovano applicazione le previsioni degli artt. da 178 a 181 del Tuir.
Le Entrate rispondono all'interpello ricordando che, la neutralità fiscale tipica delle operazioni di riorganizzazione “domestiche” si estende, a certe condizioni, ai complessi aziendali delle stabili organizzazioni italiane dei soggetti comunitari non residenti che partecipano alla fusione. Con un precedente intervento di prassi (Risoluzione n. 175/E/2009), l'Agenzia ha infatti chiarito che trova applicazione il principio di neutralità e di continuazione dei valori fiscali, previsto dal Tuir per le fusioni "domestiche", anche per le operazioni di fusione tra società residenti in altri Paesi membri, purché sia acclarato che:
- l’operazione di fusione, coinvolgendo società residenti in Stati membri UE diversi, si qualifichi come fusione transfrontaliera e
- sussista il requisito sostanziale dell’attuazione dell’operazione di fusione per incorporazione come modalità di scioglimento senza liquidazione.
Resta fermo l'onere per la stabile organizzazione di mantenere inalterato il complesso dei beni, diritti ed obblighi facenti capo ad essa anteriormente alla fusione.
Infine, con riguardo alla possibilità di applicare le disposizioni dell'articolo 181 del Tuir anche al riporto delle perdite fiscali che la stabile organizzazione della società incorporata ha maturato anteriormente alla fusione rappresentata in istanza, le Entrate ritengono che, nonostante la citata disposizione faccia riferimento soltanto alle fusioni e alle scissioni totali transfrontaliere in cui la società incorporata (o scissa) italiana si trasforma in una stabile organizzazione della società incorporante non residente, per ragioni di ordine logico/sistematico, la stessa trova applicazione anche in relazione a tutte quelle operazioni di riorganizzazione poste in essere tra soggetti comunitari non residenti in Italia che comportino nello stesso Stato italiano una costituzione o una aggregazione o un semplice trasferimento da un soggetto all’altro di stabili organizzazioni.
Nel caso in commento, pertanto, può trovare applicazione l'art. 181 del Tuir, visto che nel territorio dello Stato si verifica l’integrazione di attivi, in virtù di un’operazione transnazionale che determina l’attribuzione del patrimonio della stabile organizzazione della società conferente ad una stabile organizzazione preesistente, riferibile alla società beneficiaria.