Fisco

Codice terzo settore: coordinamento agevolazioni fiscali


Codice terzo settore: agevolazioni fiscali

Il Codice del terzo settore, D.Lgs. 117/2017, richiama all'art. 88 alcune agevolazioni fiscali, confermandone la compatibilità con la normativa europea:

  • riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi deliberate, in favore di enti del Terzo settore non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni;
  • riduzione o esenzione dall’IRAP che può essere disposta in favore degli enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite in forma di società, da parte delle provincie autonome di Trento e Bolzano; 
  • qualificazione di operazioni non commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, delle cessioni, anche a terzi, operate dalle associazioni di promozione sociale, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;
  • qualificazione di operazioni non commerciali, anche se effettuate a pagamento, della somministrazione di alimenti o bevande presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell’Interno, purché tali attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, siano effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi e che per il loro svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Codice terzo settore: coordinamento normativo

L'art. 89 del Codice si occupa poi di definire il coordinamento normativo fra le disposizioni previgenti e quanto contemplato nel Codice stesso.
Tra le diverse previsioni si segnalano:

  • La modifica dell’art. 148, comma 3, TUIR che esclude la natura commerciale per le attività svolte da taluni enti associativi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli associati, previsione che si applica ai soli enti che per definizione restano esclusi dall’ambito del Terzo settore.
  • Al fine di evitare la duplicazione dei i benefici fiscali sulle medesime erogazioni liberali, il Codice stabilisce che nei confronti dei soggetti che hanno effettuato donazioni in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, nonché alle cooperative sociali, non si applica per le stesse donazioni quanto previsto dall’art. 15, comma 1.1. e dall’art. 100, comma 2, lettera h), del TUIR che prevedono la detrazione Irpef del 26% per importo non superiore a 30mila euro annui e la deducibilità, per importo non superiore a 30mila euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, delle erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus, nonché delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con dpcm nei Paesi non appartenenti all’OCSE.