Fisco

Detrazione IVA: grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'inesistenza di un'operazione


La Corte di Cassazione con due ordinanze n. 25538 e n. 25545 del 27 ottobre 2017 ha rigettato i ricorsi dell'Agenzia delle entrate che, con notifica di un avviso di accertamento, aveva recuperato l'IVA detratta da due contribuenti incappati, a loro insaputa, in una frode IVA.

Nelle due fattispecie poste all'attenzione delle suprema Corte, l'Amministrazione finanziaria aveva scoperto l'esistenza di operazioni fraudolente poste in essere da un soggetto passivo IVA, effettuate con l'intento di attuare una frode fiscale ai danni dello Stato. Gli acquirenti, ignari dell'operato dei propri fornitori, avevano regolarmente effettuato acquisti imponibili IVA, pagando e detraendo la relativa imposta. L'Agenzia delle entrate riteneva che in merito alle operazioni soggettivamente inesistenti, l'imposta non poteva essere detratta. 

La decisione della Corte

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione IVA su fatture imponibili, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova circa l'inesistenza dell'operazione commerciale, indicando gli elementi sui quali si fonda la contestazione, anche in merito a quanto il cessionario/committente sapeva o avrebbe dovuto sapere circa la frode. Resta invece in capo al contribuente l'onere di dimostrare la legittimità della detrazione operata o del costo dedotto, altrimenti indeducibile, oltre alla sua totale estraneità ai fatti illeciti; a tal fine non è sufficiente mostrare la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti. Nel caso di specie, l'Amministrazione non aveva alcuna prova della complicità dei contribuenti che sono riusciti a confermare la propria buona fede, conservando il diritto alla detrazione IVA operata.

Le due ordinanze in commento destano particolare interesse se pensiamo allo spesometro 2017: molti contribuenti, in occasione dell'invio riferito alle operazioni IVA del primo semestre 2017 hanno scoperto, loro malgrado, che alcune partite IVA dei propri fornitori risultavano inattive, ossia, hanno acquistato nel 2017 (e forse anche in annualità precedenti) beni/servizi detraendo la relativa imposta pagata a fornitori/prestatori che per le Entrate risultano soggetti inattivi. Anche in tal caso, le operazioni sono da considerarsi operazioni soggettivamente inesistenti e potrebbero dar adito a contestazioni del tutto analoghe alle ordinanze sopra citate.