Il Governo chiamato ad adottare entro l’anno i decreti attuativi delle direttive europee in ambito fiscale
La legge di delegazione del 25 ottobre 2017 n. 163 che entrerà in vigore il prossimo 21 novembre, tra le altre direttive europee che il Governo è chiamato ad adottare, prevede anche il recepimento di norme in ambito fiscale.
Nello specifico, il Governo dovrà adottare i decreti legislativi per l’attuazione della direttiva (UE) n. 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; il termine per il recepimento di questa direttiva è, in realtà, già scaduto il 4 giugno scorso.
Si ricorda che la direttiva n. 881 del 2016 si rivolge, in particolare, ai Gruppi di imprese multinazionali, nel concreto, essa prevede che lo Stato membro adotti opportune misure affinché sia imposto a carico della Controllante Capogruppo, residente ai fini fiscali nel suo territorio, o a qualsiasi altra Entità tenuta alla rendicontazione, di presentare una rendicontazione paese per paese relativamente al Periodo d’imposta di rendicontazione entro 12 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta di rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali; tale rendicontazione dovrà contenere i dati e le informazioni precisati nella stessa direttiva. L’autorità competente dello Stato che ha ricevuto la rendicontazione paese per paese è tenuto ad inviare la rendicontazione automaticamente a ogni altro stato membro in cui una o più entità che costituiscono il gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali e soggette ad imposte per attività svolte tramite una stabile organizzazione.
La legge di delegazione n. 163 prevede inoltre che il Governo, entro il 31 dicembre 2018, dia attuazione alla direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante nuove norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.
Da ultimo, entro il 31 dicembre 2017, sempre restando in ambito fiscale, dovranno essere attuate le disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE avente ad oggetto l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, si tratta di norme che prevedono l’adozione di uno standard unico per lo scambio di informazioni fiscali a livello dell’Unione, permettendo che i dati sui titolari dei conti finanziari vengano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto.
Tale direttiva prevede - tra l'altro - che, qualora il titolare di un conto sia una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie debbano tenere conto di tale struttura e individuare ed evidenziare i beneficiari effettivi in relazione alle informazioni in materia di antiriciclaggio estratte a norma della direttiva 2015/849/UE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Le autorità fiscali, in base alle nuove disposizioni contenute nella direttiva n. 2258 che modificano, nello specifico l’art. 22 della direttiva n. 2011/16/UE, avranno accesso alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di monitorare la corretta applicazione della direttiva 2011/16/UE da parte delle istituzioni finanziarie. Gli Stati membri devono così consentire alle autorità fiscali per legge l’accesso ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni previste dalla direttiva 2015/849/UE di cui agli articoli 13, 30, 31 e 40, riferiti relativamente all'adeguata verifica della clientela, al controllo della titolarità effettiva di società e di trust e agli obblighi di conservazione dei dati.