Voucher digitalizzazione: nuove faq pubblicate dal Mise
Il Mise ha aggiornato la sezione del proprio sito dedicata alle FAQ sul voucher digitalizzazione, il contributo volto al finanziamento delle spese sostenute per l'acquisto di hardware, software o servizi per il rinnovamento tecnologico aziendale. Il voucher viene erogato nel limite massimo di 10.000 euro coprendo fino al 50% dei costi sostenuti. Di seguito si propongono le FAQ di maggior interesse.
Ambito oggettivo
Domanda: Da quando possono essere sostenute le spese ammissibili alle agevolazioni?
Risposta: Come previsto all’articolo 2, comma 3 del decreto 23 settembre 2014, le spese devono essere sostenute solo successivamente all’assegnazione del voucher. L’avvio del progetto deve essere, quindi, successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
Domanda: Entro quali termini occorre ultimare il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico oggetto della domanda di voucher?
Risposta: Come previsto all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico deve essere ultimato entro sei mesi dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso. Si evidenzia, inoltre, che le prestazioni svolte a titolo di servizi di consulenza o di formazione, facenti parte del progetto agevolato, devono essere realizzate entro il medesimo periodo.
Domanda: L’impresa beneficiaria può acquistare i beni e/o i servizi previsti dall’articolo 7 del decreto 23 settembre 2014 da fornitori con sede all’estero?
Risposta: Sì, la norma non preclude tale possibilità, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite in relazione all’ammissibilità delle spese dal decreto del 23 settembre 2014 e dal decreto direttoriale 24 ottobre 2017. In ogni caso, il fornitore è tenuto a rilasciare la liberatoria predisposta sulla base dello schema di cui all’allegato n. 4 del citato decreto direttoriale, sottoscritta con le modalità previste all’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando pertanto fotocopia del documento d’identità del dichiarante o sottoscritta con firma digitale.
Presentazione della domanda
Domanda: I consulenti esterni all’impresa possono essere delegati da quest’ultima a presentare la domanda di agevolazione?
Risposta: No, l’articolo 8, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 prevede che “Per presentare la domanda l’impresa deve disporre … della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno della sua organizzazione”.
Domanda: Alla domanda di accesso alle agevolazioni devono essere allegati i preventivi di spesa?
Risposta: No, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegato esclusivamente il prospetto dei dati certificati dal Registro imprese (generato automaticamente dalla procedura informatica) e, nel caso l’impresa proponente sia associata/collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile nella sezione del sito www.mise.gov.it dedicata al “Voucher digitalizzazione”.
Domanda: Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo?
Risposta: Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.