Calcolo TARI: sulla parte variabile i chiarimenti del MEF
Calcolo TARI: determinazione della parte variabile
Il Dipartimento delle Finanze del MEF, con la circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, interviene sul problema sollevato con interrogazione parlamentare in merito alla determinazione della parte variabile nel calcolo della TARI.
Nell'interrogazione "è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale".
Il MEF precisa in merito che ai fini della determinazione della quota variabile occorre fare riferimento alla "utenza domestica che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze". Dunque la quota variabile deve essere computata una sola volta.
Calcolo TARI: richieste di rimborso
I contribuenti che hanno individuato un errore di calcolo relativo alla parte variabile della TARI, hanno dunque diritto al rimborso della quota versata in eccesso, ma "solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell'utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti".
L'istanza di rimborso può essere proposta entro cinque anni dal giorno del versamento della stessa e deve contenere le seguenti informazioni:
- dati identificativi del contribuente;
- importo versato;
- importo di cui si chiede il rimborso;
- dati identificativi della pertinenza sulla quale è stata determinata erroneamente la parte variabile.