Codice terzo settore: nuovo regime forfettario
Codice terzo settore: qualificazione dell'ente non commerciale
Il Codice del terzo settore, regolato attraverso il D.Lgs. 117/2017, introduce la regolamentazione organica degli enti no profit.
Il Codice introduce una definizione di ente non commerciale, in relazione all'attività di interesse generale svolta dall'ente stesso. Le eventuali attività commerciali svolte dall'ente possono essere considerate in due modi ai fini fiscali:
- attività commerciali, non detassate, che siano funzionali alla sussistenza stessa dell'ente;
- attività non commerciali nel caso in cui vengano svolte a titolo gratuito o cedute a prezzo di costo.
Gli enti non commerciali, per le proprie attività commerciali, hanno diritto ad un trattamento fiscale di favore.
Codice terzo settore: regime forfettario
Gli enti non commerciali, iscritti al Registro unico nazionale istituito dal Codice del terzo settore, hanno infatti diritto a esercitare l'opzione per la determinazione forfettaria del reddito di impresa.
Per le attività di prestazioni di servizi, l'indice di redditività dipende dall'ammontare dei ricavi:
- redditività al 7% per ricavi fino a 130.000 euro;
- redditività al 10% per ricavi tra 130.001 e 300.000 euro;
- redditività al 17% per ricavi oltre i 300.000 euro.
Per le altre tipologie di attività i coefficienti sono i seguenti:
- redditività al 5% per ricavi fino a 130.000 euro;
- redditività al 7% per ricavi tra 130.001 e 300.000 euro;
- redditività al 14% per ricavi oltre i 300.000 euro.
Nel caso non vi sia annotazione separata delle attività, al totale dei ricavi si applica il coefficiente relativo ai servizi.
L'opzione e la revoca della stessa si effettuano in dichiarazione dei redditi e hanno effetto dall'anno di imposta in cui tale dichiarazione viene presentata. Una volta esercitata l'opzione non può essere revocata per un triennio.